Codice Tributo 1634 – Guida

Il codice tributo 1634 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per ottenere il credito d’imposta per ritenute Irpef sulle retribuzioni e i compensi al personale di cui all’art.4, C.1, DL N.457/1997. Il codice è utilizzabile solo per importi a credito da compensare, ovvero per indicare un importo a debito per ravvedimento operoso.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Decreto Semplificazioni, l’Agenzia delle Entrate ha istituito con Risoluzione n.13/E del 10 febbraio 2015 alcuni nuovi codici tributo, con i quali consentire ai sostituti d’imposta di compensare tramite modello F24 le somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, il credito per le famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dal sostituto d’imposta, il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti dalle imprese marittime al proprio personale.

Vi risparmiamo l’intero elenco dei nuovi codici tributo, concentrandoci solamente sugli ultimi citati. In particolare, il codice tributo 1632 deve essere utilizzato per il credito per le famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art.12, c.3, del T.U.I.R.; il codice tributo 1633 deve essere utilizzato per il credito per canoni di locazioni riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art.16 del T.U.I.R., il codice tributo1634 deve essere utilizzato per il credito d’imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale di cui all’art.4, comma 1, D.L. N.457/1997.

Le nuove modalità di recupero e i relativi codici tributo devono essere utilizzati anche dai sostituti d’imposta che utilizzano il modello F24 Enti pubblici e sono valide per tutte le compensazioni da effettuare a decorrere dall’1 gennaio 2015, tranne quelle riferite ad operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014, che continuano ad essere effettuate con le previsioni precedenti.

La sezione da compilare sul modello F24 è quella Erario, non tutti i nuovi codici tributo vanno esposti in questa sezione, per il 1671 alla sezione IMU e altri tributi locali. L’anno di riferimento da indicare è quello a cui afferisce il credito. Al Totale A va indicato l’importo a debito verso l’Erario, mentre al Totale B va indicato l’importo a credito, sempre nei confronti dell’Erario. Il saldo determina la posizione netta del contribuente, che potrebbe essere ancora a debito, così come potrebbe tramutarsi in un credito.