Il codice tributo 1019 è quello che deve utilizzare il condominio e in qualità di sostituto d’imposta con il modello F24 per il versamento della ritenuta del 4% liquidata a titolo di acconto sull’Irpef dovuta dal percipiente.
Dunque, siamo in quei casi, in cui a fungere da sostituto d’imposta sia il condominio, che deve sempre essere in possesso di un codice fiscale. Il tema è tornato attuale negli ultimi tempi con la riforma del condominio, che consente agli stabili fino a 8 appartamenti di non nominare un amministratore. Quale che sia la scelta dello stabile, il condominio deve possedere il codice fiscale, altrimenti non potrebbe effettuare le ritenute, né operare alcun rapporto con l’Erario, cosa che si rende quasi un fatto obbligato durante la vita dello stesso.
La ritenuta d’imposta applicabile ai lavoratori dipendenti del condominio, all’amministratore e ai lavoratori autonomi e occasionali è del 20%. Fanno eccezione i rapporti di agenzia o di mediazione, per i quali si applica come percentuale l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, attualmente il 23%. Essa si applica al 50% delle provvigioni, oppure sul 20%, se chi percepisce il compenso si avvale di lavoratori dipendenti.
Tornando, però, nello specifico al codice tributo 1019, esso deve essere utilizzato nei casi di prestazioni relative ai contratti di appalto di opere o servizi rese da ditte individuali o da società di persone.
Dal gennaio del 2007, il condominio o l’amministratore di condominio è tenuto ad effettuare una ritenuta d’acconto del 4% all’atto del pagamento di compensi per la realizzazione di prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese da terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio d’impresa.
La ritenuta del 4% deve essere applicata anche quando tali compensi sono da considerarsi redditi diversi, ovvero derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ex art.67, comma 1, lettera i, del TUIR.
La sezione da compilare è Erario, nella quale vanno inseriti il mese e l’anno di riferimento, oltre all’importo oggetto del pagamento. Al Totale A va indicato l’importo complessivo dei debiti verso l’Erario, mentre al Totale B va indicato quello corrispondente ai crediti complessivi verso l’Erario. Il Saldo segnalerà la posizione netta del contribuente, data dalla differenza tra i debiti e i crediti suddetti, che potrà risultare ancora a debito o a credito, in quest’ultimo caso, quando il complesso dei crediti supera il valore complessivo dei debiti.