Il codice tributo 1036 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento delle ritenute sugli utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa all’estero. Questo riguarda le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Vediamo adesso a cosa ci riferiamo con maggiore precisione.
L’oggetto del codice tributo 1036 è il versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. I contribuenti in questione sono società di capitali ed enti commerciali, spa, srl, società cooperative, Sapa, enti pubblici e privati diversi dalle società, istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie, enti che non svolgono attività commerciali, organi e amministrazioni dello stato.
Il codice tributo 1036 è da utilizzarsi alla sezione Erario per Imposte dirette, IVA e ritenute alla fonte, altri tributi e interessi. In corrispondenza del campo rateazione regione prov mese rif deve essere inserito il numero del mese in questione. Per i versamenti trimestrali o semestrali deve essere indicato l’ultimo mese del trimestre o del semestre, marzo, giugno, settembre e dicembre nel primo caso; giugno e dicembre nel secondo.
Nel campo Totale A va inserito l’importo a debito da versare, mentre nel campo Totale B quello a credito e solo se esiste. Il Saldo determina l’importo netto da versare all’Erario, nel caso in cui A sia superiore a B. Viceversa, si avrebbe un credito.
I dividendi corrisposti in Italia a residenti all’estero sono sottoposti all’aliquota IRE del 27,5% a titolo definitivo. Tuttavia, se il percettore risiede in un paese legato all’Italia dalla stipula della Convenzione contro la doppia imposizione, l’aliquota applicata sulla ritenuta non può eccedere la misura massima pattuita dalla convenzione stessa, che in genere è pari al 10% o al 15%. Per rendere immediata l’applicazione di tali misure frutto di convenzioni, la normativa italiana prevede un meccanismo, in base al quale per le azioni e i titoli simili, le agevolazioni convenzionali possono essere applicate direttamente dagli intermediari.
I non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso dei quattro noni dell’imposta sostenuta all’estero fino ai quattro noni dell’importo versato in via definitiva sugli stessi utili, esibendo la dovuta certificazione.