Il codice tributo 1633 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per compensare un credito relativo ai canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta, ovvero per indicare un importo a debito per ravvedimento operoso.
Il Decreto Semplificazioni del 2014 ha introdotto alcune novità, tra le quali la possibilità per il sostituto d’imposta di scomputare dai versamenti successivi le eventuali ritenute in eccedenza delle somme dovute. A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a istituire 3 nuovi codici tributo: il 1632, per la compensazione del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta per le famiglie numerose; il 1633, come detto, per effettuare la compensazione con un credito derivante dai canoni di locazione; il 1634, per fare valere il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni e i compensi al personale.
In sede di compilazione del modello F24, la sezione nella quale esporre il codice tributo è quella “Erario”. Bisogna indicare come “anno di riferimento” quello al quale il credito si riferisce. Con l’istituzione di questi nuovi codici tributo, sono stati resi inutilizzabili a credito i seguenti codici tributo: 1102 (imposta sostitutiva sulle plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte di intermediari), 1103 (imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale), 1680 (ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita) , 1706 (ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti), 1707 (ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti), 1710 (imposta sostitutiva sui redditi di cui all’art.41, comma 1, lettera g-quater del TUIR), 1711 (imposta sostitutiva sui redditi di cui all’art.41, comma 1m lettera g-quinquies del TUIR), 1713 (saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivante dalla rivalutazione del TFR versata dal sostituto d’imposta), 3802 (addizionale regionale Irpef sostituti d’imposta), 3848 (addizionale regionale Irpef sostituti d’imposta, saldo), 8111 (imposta di bollo speciale), 8112 (imposta straordinaria).
I nuovi codici tributo sono utilizzabili a partire dal gennaio 2015, ma con riferimento alle operazioni effettuate nel 2014 devono essere utilizzati quelli previgenti. Essi valgono anche per i sostituti d’imposta, che utilizzano l’F24 Enti pubblici (escluse sempre le operazioni relative al 2014).
Al Totale A vanno indicati i debiti del contribuente verso l’Erario, mentre al Totale B l’ammontare dei crediti vantati, sempre verso l’Erario. Il Saldo (A – B) definisce la posizione netta del contribuente, che potrebbe essere ancora a debito, se il Totale A supera il Totale B, oppure risultare a credito, se il Totale A è inferiore al Totale B.