Il codice tributo 1632 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per utilizzare un importo a credito che le famiglie numerose possono compensare e riconosciuto dal sostituto d’imposta o per indicare un importo a debito per il ravvedimento operoso.
Con il Decreto Semplificazioni, il legislatore ha stabilito che per i versamenti di ritenute in eccedenza rispetto alle somme dovute, i sostituti d’imposta possono scomputare tali importi eccedenti, scomputandoli dai versamenti successivi.
In altri termini, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto di recente all’istituzione di alcuni codici tributo, che hanno il fine di consentire ai sostituti d’imposta di compensare con il modello F24 il credito per le famiglie numerose, quello per i canoni di locazione da loro stessi riconosciuti, nonché il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono alcuni benefici, di cui all’art.4, comma 1, D.L. 457/1997.
In sede di compilazione dell’F24, tali codici tributo, di cui il suddetto 1632, devono essere registrati alla sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, avendo cura di indicare l’anno di riferimento nell’apposito spazio dell’anno di imposta a cui si riferisce il credito.
Tali codici sono utilizzabili a compensazione a partire dall’1 gennaio 2015. Al Totale A vanno riportate le somme a debito, che il contribuente ha nei confronti dell’Erario. Al Totale B devono essere segnalati gli importi a credito, sempre verso l’Erario. Il Saldo fornisce, quindi, la posizione netta del contribuente, che potrebbe risultare ancora a debito oppure a credito.
In seguito all’adozione dei codici tributo 1632, 1633 e 1634, non possono essere più utilizzati a credito i seguenti codici tributo, 1102 (imposta sostitutiva sulle plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte di intermediari), 1103 (imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale), 1680 (ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita) , 1706 (ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti), 1707 (ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti), 1710 (imposta sostitutiva sui redditi di cui all’art.41, comma 1, lettera g-quater del TUIR), 1711 (imposta sostitutiva sui redditi di cui all’art.41, comma 1m lettera g-quinquies del TUIR), 1713 (saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivante dalla rivalutazione del TFR versata dal sostituto d’imposta), 3802 (addizionale regionale Irpef sostituti d’imposta), 3848 (addizionale regionale Irpef sostituti d’imposta, saldo), 8111 (imposta di bollo speciale), 8112 (imposta straordinaria).
Le nuove modalità di recupero e i relativi codici tributo valgono anche per i sostituti d’imposta, che utilizzano l’F24 Enti pubblici, ma non sono anche adottate per le operazioni relative al periodo d’imposta 2014, rispetto al quale si applicano le norme previgenti.