Il codice tributo 4200 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’acconto sulle imposte gravanti sui redditi soggetti a tassazione separata.
Cerchiamo, anzitutto, di capire cosa sia la tassazione separata. Alcuni redditi, elencati al Testo Unico Imposte sul Reddito, scontano un’imposizione fiscale differente da quella utilizzata per tassare i redditi da lavoro, assimilati, etc. Si tratta di redditi, che vengono tassati nel corso di un esercizio, ma che si sono formati nel corso di esercizi differenti, per cui risulterebbe ingiusto che essi fossero assimilati agli altri redditi maturati nell’anno da parte del contribuente.
L’esempio lampante è la liquidazione del TFR. Poniamo che Tizio percepisca in un dato anno un TFR di 40000 euro, relativi a 15 anni di lavoro. Risulta essere evidente che questa somma sarebbe ingiusto che fosse tassata al pari di chi percepisca 40000 euro, maturati in un solo anno.
Se il datore di lavoro non riveste la qualità di sostituto d’imposta, come nel caso di chi ha una colf in casa, un giardiniere, etc., è lo stesso lavoratore a dovere determinare l’aliquota, riportando nella dichiarazione dei redditi le somme percepite e versando l’imposta nella misura del 20% del totale dovuto, a titolo di acconto. Questo è richiesto a partire dal 1997 per i redditi soggetti a tassazione separata e il suo versamento si ha in sede di versamento del saldo Irpef annuale, con le stesse modalità previste per le imposte sui redditi.
I redditi soggetti all’acconto, per il quale deve essere utilizzato con l’F24 il codice tributo 4200, sono le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende possedute o gestite per più di 5 anni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili; le indennità per la perdita dell’avviamento, indennità risarcitorie per la perdita di redditi relativi a più anni; redditi da recesso di società di persone; reddito derivante da alcuni proventi di capitale; rimborsi di oneri e imposte, TFR, compresi anticipi e arretrati, indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il committente non è un sostituto d’imposta, le indennità sostitutive del preavviso.
Anche in questo caso, l’importo è soggetto a compensazione con eventuali crediti vantati verso l’Erario, per cui sarà il contribuente a indicare la sua posizione netta e a versare la differenza, se ancora debitore, o a segnalare il possibile credito maturato.