Codice Tributo 3845 – Guida

Il codice tributo 3845 è quello che il sostituto d’imposta deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’acconto per l’addizionale comunale Irpef, quando si utilizza il modello 730. Per capire meglio di cosa parliamo, bisogna che spieghiamo cosa siano le addizionali Irpef.

L’Irpef è l’imposta sui redditi delle persone fisiche e viene versata sia dai titolari di un reddito da lavoro dipendente, che dai lavoratori autonomi. Il grosso dell’imposta è pagato allo stato centrale, ma una percentuale minima è dovuta anche alle regioni e ai comuni. Gli Enti locali hanno il diritto di variare l’aliquota all’interno di un intervallo determinato dalle leggi fiscali nazionali, per cui non godono di una vera autonomia impositiva, quanto di una compartecipazione al gettito Irpef. Le regioni con deficit sanitario possono incrementare i limiti massimi dell’aliquota del 6 per mille.

Il contribuente deve versare l’addizionale nella regione e nel comune, dove ha il domicilio al 31 dicembre dell’anno in cui l’addizionale è dovuta. Per i lavoratori dipendenti, questa è versata dal datore di lavoro, che si avvale allo scopo del modello F24, utilizzando i codici tributo 3801, 3802 e 3803 per i versamenti alla regione, mentre per quelli ai comuni dovrà utilizzare il codice 3848 per l’acconto e quello 3847 per il saldo. Ma quando le trattenute avvengono con il modello 730, i codici da utilizzare sono rispettivamente il 3845 e il 3846. Sono esenti dal pagamento di questa imposta i titolari di redditi Ires e quelli di redditi solamente esenti Irpef o solo redditi soggetti a tassazione separata o un reddito Irpef, al netto delle detrazioni, non superiore a 10,33 euro.

Il comune delibera ogni anno le aliquote da applicare ai redditi dei cittadini residenti entro il 31 ottobre. L’aliquota massima è fissata nella misura massima dello 0,8%. L’acconto è pari al 30% del totale dovuto, determinato applicando l’aliquota al reddito imponibile dell’anno precedente. Quanto all’aliquota a cui fare riferimento, essa sarà quella dell’anno in corso, se pubblicata entro il 15 febbraio, altrimenti è quella dell’anno precedente.

L’acconto è versato dal sostituto d’imposta a partire dal mese di marzo e rateizzabile fino a un massimo di 9 pagamenti mensili. I versamenti vanno effettuati entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui gli importi sono trattenuti. Il saldo è rateizzabile in 11 versamenti mensili, a partire dal mese successivo a quello, in cui sono state realizzate le operazioni di conguaglio.