Il codice tributo 9468 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’addizionale comunale Irpef e relativi interessi nel caso di omessa impugnazione. Il caso riguarda il mancato pagamento dell’addizionale comunale sull’imposta sui redditi delle persone fisiche, il cui gettito alimenta in misura crescente le entrate dei Comuni italiani.
Il versamento è effettuato in acconto e a saldo, insieme al saldo dell’imposta dovuto all’amministrazione centrale. L’acconto è fissato nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune al reddito imponibile dell’anno precedente. L’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione del reddito sono quelle fissate nell’anno precedente. Per i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati a quelli dipendenti, l’acconto è determinato dal sostituto d’imposta e viene trattenuto in un massimo di 9 rate, a partire dal mese di marzo; per i possessori di redditi diversi da quelli dipendenti e assimilati, l’acconto viene determinato e versato in sede di dichiarazione dei redditi.
Il saldo per i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati è determinato dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio ed è trattenuto in un massimo di 11 rate, a partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio, oppure in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se avvenuta prima della fine del periodo d’imposta; per i percettori di redditi diversi da quelli dipendenti, la determinazione e il pagamento del saldo dell’addizionale comunale Irpef si ha in sede di dichiarazione dei redditi.
Chiaramente, la sanzione per omessa impugnazione scatta nel caso, in cui l’amministrazione finanziaria abbia accertato il mancato versamento dell’imposta e il contribuente non abbia impugnato l’atto. A quel punto, sono dovuti, oltre all’addizionale stessa, una sanzione pari al 30% dell’importo di quest’ultima e gli interessi legali.
Il contribuente potrebbe evitare tutto ciò, avvalendosi del ravvedimento operoso, un istituto sempre più accessibile, specie con la legge di stabilità del 2015, che lo ha esteso anche a quanti siano soggetti a un accertamento in corso. La sanzione dovuta, in questo caso, è abbassata fino a un minimo dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, se questi non supera i 14 giorni.
L’importo a debito da versare con il codice tributo 9468 è pagabile a rate ed è anche compensabile con eventuali importi a credito vantati dal contribuenti verso l’Erario. In quest’ultimo caso, il modello F24 presenta i campi Totale A, Totale B e Saldo), nei quali dovranno essere riportati rispettivamente gli importi a debito, quelli a credito e la posizione netta finale del contribuente.