Il codice tributo 9452 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento delle sanzioni e di altre somme dovute, in relazione ai tributi erariali, nel caso di omessa impugnazione. Si tratta di un codice, che ne sostituisce diversi altri dal marzo del 2012, in riferimento a imposte come Irpef e IVA.
L’importo a debito può essere versato anche a rate su richiesta del contribuente. Risulta essere evidente che si faccia riferimento a quei casi, in cui questi non si sia avvalso del ravvedimento operoso e, anzi, abbia omesso di impugnare il risultato di un accertamento da parte del Fisco.
L’importo può essere compensato anche con eventuali crediti vantati nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Infatti, a tale proposito si fa presente che nel campo Totale A vanno riportati gli importi a debito, mentre nel Totale B quelli a credito. Il Saldo determina la posizione del contribuente, che può risultare ancora a debito, se A è maggiore di B, tradursi in una posizione a credito, se B è maggiore di A, o compensare perfettamente i 2 importi, nulla dovendo e nulla chiedendo al Fisco.
Quanto alla casistica a cui fa riferimento, è evidente che stiamo trattando quelle situazioni, per le quali il contribuente non ha rispettato una scadenza prevista per il pagamento di un’imposta e per ciò è stato sanzionato dall’Erario. La sanzione è fissata nella misura del 30% dell’imposta non versata, oltre agli interessi legali, anche se questi ultimi sono ormai molto bassi e rapportati all’anno.
Qualora il contribuente non impugni l’accertamento dell’amministrazione finanziaria, dovrà versare il dovuto, mentre se si avvalesse del ravvedimento operoso, potrebbe cavarsela con un versamento di gran lunga più contenuto. Esso prevede una sanzione di appena lo 0,2% per ogni giorno di ritardo, purché questi sia contenuto in un massimo di 14 giorni; il 3%, se il ritardo è compreso tra i 15 e i 30 giorni; il 3,75% per un ritardo superiore ai 30 giorni e fino ai 90 giorni.
Anche il ravvedimento operoso prevede il pagamento degli interessi legali, che per l’anno 2016 sono stati fissati dal Ministero dell’Economia allo 0,2%, mentre erano dello 0,50% nel 2015 e dell’1% l’anno prima. Poiché con la legge di stabilità 2015 è stata ampliata la possibilità di ricorso a questo istituto, non si vede la ragione di non avvalersene, pagando una sanzione minima, invece che il 30% altrimenti applicato.