Il codice tributo 3961 è quello che il contribuente deve utilizzare per il versamento con il modello F24 della Tasi, il Tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati. Si tratta di un’imposta introdotta nel nostro ordinamento con la legge n.147 del 27 dicembre del 2013 e che sostituisce parzialmente la vecchia imposta sugli immobili, IMU. Il presupposto d’imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di un fabbricato, compresa l’abitazione principale, di aree scoperte e di quelle fabbricabili, indipendentemente dal loro uso.
Nel caso di un immobile concesso in locazione, la Tasi deve essere a carico del proprietario per non meno del 70% e non più del 90% del totale, mentre l’inquilino è chiamato a sostenere il restante 10-30%. Spetta ai Comuni fissare la percentuale a carico di ciascuna delle parti.
Il Comune fissa anche le aliquote della Tasi, che possono variare all’interno di un range stabilito dalle leggi nazionali. Sulle prime case, l’aliquota minima deve essere dello 0,2% della rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per 60, mentre quella massima non può superare lo 0,6%. Sulle seconde abitazioni, invece, i limiti minimo-massimo sono rispettivamente dello 0,4% e dell’1,06%. Esempio di una rendita catastale di 500 euro, relativa a una prima casa e con aliquota fissata dal Comune allo 0,4%: Importo Tasi = 0,004 x 500 x 1,05 x 60 = 126 euro.
Quanto alle scadenze, entro il 16 giugno bisogna versare la prima rata dell’acconto, che è quella in favore dello stato centrale, mentre entro il 16 dicembre dovrà essere versato il saldo, a beneficio del Comune. Non è detto che le due rate siano di pari importo, perché la seconda può risultare superiore o inferiore, sulla base sia delle aliquote fissate dal Comune in cui l’immobile è ubicato, sia delle eventuali detrazioni ammesse dallo stesso ente locale, che allo scopo dovrà sostenere interamente l’onere dello sgravio, non potendolo condividere con lo stato centrale.
Con la risoluzione n.46/E del 24 aprile del 2014, l’Agenzia delle Entrate ha dato vita a questi quattro nuovi codici tributo
3958 – Tasi – Tributo su servizi indivisibili su abitazione principale e pertinenze.
3959 – Tasi – Tributo su servizi indivisibili su fabbricati rurali ad uso strumentale.
3960 – Tasi – Tributo su servizi indivisibili per aree fabbricabili.
3961 – Tasi – Tributo su servizi indivisibili per altri fabbricati.
Il codice tributo 3961 è, dunque, il codice tributo che dovrà essere utilizzato per versare la Tasi, in riferimento agli altri fabbricati posseduti.