Il codice tributo 1627 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per fare valere a compensazione un importo a credito, relato alle eccedenze sui versamenti delle ritenute effettuate sui redditi da lavoro e assimilati.
Dunque, il codice tributo va utilizzato per effettuare una compensazione con un debito fiscale, attraverso l’F24. La sezione interessata è Erario e l’anno di riferimento da indicare è quello in cui si sono registrate le eccedenze.
Vediamo a cosa ci riferiamo di preciso. Nel corso dell’anno, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, versa al Fisco le imposte sui redditi dei propri dipendenti, attraverso l’applicazione delle ritenute mensili. Può accadere, che in sede di conguaglio o per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, quando si tirano le somme, ci si accorga che l’importo complessivo di tali ritenute risulti superiore al valore delle imposte che il datore avrebbe dovuto versare.
A tale proposito, sono stati istituti 5 codici tributo, a seconda dei casi, il 1627 è relativo alle eccedenze sulle ritenute da lavoro dipendente e assimilati; il 1628 vale per le ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il 1629 per le ritenute su redditi da capitale e imposte sostitutive su redditi da capitale e diversi, il 1669 per l’addizionale regionale all’Irpef in eccesso, il 1671 per l’addizionale comunale all’Irpef in eccesso.
A seguito dell’emanazione del D.lgs. n.175/2014, a partire dal gennaio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le eccedenze versate dal sostituto d’imposta debbano essere recuperate attraverso lo scomputo con i versamenti successivi, utilizzando il modello F24. Solo le eccedenze riferite all’anno d’imposta 2014 continuano ad essere compensate con le previsioni precedenti.
Esistono anche altri tre codici tributo, istituti rispettivamente per la compensazione delle eccedenze corrisposte ai percipienti a titolo di credito d’imposta per famiglie numerose, codice 1632, credito d’imposta per canoni di locazione, codice 1633, credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzione corrisposte al personale di bordo delle imprese navali che usufruiscono dei benefici di cui all’art.4, comma 1, D.L. n.457/1997,codice 1634.
Con la Risoluzione n.13/E del 10 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha inteso risolvere alcune problematiche, dettate dal mancato adeguamento spesso dei software gestionali alla nuova disciplina delle compensazioni, stabilendo che ai sostituti d’imposta, che tra il mese di gennaio e quello di marzo del 2015 abbiano versato le ritenute in eccedenza, senza adeguarsi alla nuova disciplina, non saranno applicate sanzioni.