Il codice tributo 3010 è quello che i contribuenti devono utilizzare con il modello F24 per il versamento del contributo biennale e eventuali maggiorazioni e interessi. Vediamo di cosa stiamo parlando.
Le società cooperative, secondo l’art.8 d.l.c.p.s n.1577/1947 e successive modifiche, devono versare un contributo per le spese relative all’attività di revisione ordinaria, alla quale sono sottoposte da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero dalle centrali cooperative alle quali decidono di aderire. Tale contributo mira alla copertura delle spese dell’attività ispettiva, compresa la formazione del personale impiegato per tale mansione. L’importo sarà fissato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dipende da tre parametri, numero dei soci, fatturato e capitale sociale.
Per il biennio 2015 2016, le cooperative dovranno tenere in considerazione le seguenti fasce contributo pari a 280 euro, se il numero dei soci non supera le 100 unità, il capitale sottoscritto arriva fino a 5.160 euro e il fatturato non supera i 75.000 euro, 680 euro se il numero dei soci è compreso tra le 101 e le 500 unità, il capitale versato tra i 5.160,01 e i 40.000 euro e il fatturato è tra i 75.000 e i 300.000 euro,1.350 euro se il numero dei soci è superiore ai 500, il capitale sottoscritto supera i 40.000 euro e il fatturato è compreso tra i 300.000 e 1.000.000 di euro, 1.730 euro se il numero dei soci supera le 500 unità, il capitale sottoscritto eccede i 40.000 euro e il fatturato è compreso tra 1 e 2 milioni di euro, 2.380 euro se il numero dei soci è superiore a 500 unità, il capitale sottoscritto eccede i 40.000 euro e il fatturato supera i 2 milioni di euro.
Diverso l’importo dei contributi e dei parametri per le banche di credito cooperativo e per le società di mutuo soccorso. Le prime verseranno un contributo minimo di 1.980 euro e uno massimo di 6.660 euro. Le seconde sono tenute a versare da un minimo di 280 a un massimo di 840 euro.
Il contributo è soggetto a maggiorazione del 50% per le società cooperative soggette a revisione annuale ai sensi dell’art.15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e per le società cooperative iscritte all’Albo delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi non rientranti in alcuna delle altre fattispecie previste; del 30% per le società cooperative di cui all’art.3 della legge 8 novembre 1991, n.381; del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.
Il codice tributo da versare è il 3010, ad eccezione dell’ultimo caso appena esposto, quello della maggiorazione del 10% per le suddette cooperative edilizie. Lo stesso codice si usa per il versamento degli interessi per il ritardato pagamento.