Il codice tributo 8904 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il pagamento della sanzione pecuniaria IVA.
Per capire di cosa parliamo bisogna spiegare cos’è il ravvedimento operoso, un istituto giuridico ampliato di molto dall’1 gennaio del 2015 e che consente al contribuente di versare con sanzioni limitate pagamenti che non aveva effettuato nei termini previsti, mettendosi così in regola con il Fisco.
Coloro che sono sottoposti al versamento dell’IVA, sanno che entro il 16 di ogni mese devono versare l’importo a debito registrato nel mese precedente, liquidazione mensile. Chi può avvalersi della liquidazione trimestrale, è tenuto a versare l’IVA a debito entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ossia entro il 16 maggio, il 16 di agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio.
Vediamo cosa succede se il pagamento avviene in ritardo. Risulta essere chiaro che ci sarà una sanzione. Per ogni mancata dichiarazione dell’ IVA, essa sarà pari a 21 euro fissi. Inoltre, stando alle nuove aliquote del ravvedimento operoso, se il ritardo è sanato entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, ossia fino al 2,8% dell’importo pagato oltre il termine fissato, nel caso di versamento dopo 14 giorni.
Per ritardi superiori ai 14 giorni e fino a 30 giorni, il contribuente dovrà pagare una sanzione del 3%. Oltre i 30 giorni e fino a 90 giorni, la sanzione sale al 3,75%. Dal 91-esimo giorno e fino ai 2 anni dalla scadenza, la sanzione è elevata al 4,20% e oltre i 2 anni al 5%. Oltre ad essa vanno versati anche gli interessi legali, che sono pari allo 0,5%, a partire dall’1 gennaio del 2015. Erano dell’1% nei 2 esercizi precedenti.
Attenzione, il codice tributo 8904 deve essere utilizzato per il solo pagamento della sanzione, mentre l’importo dell’IVA ha codici a parte, a seconda del trimestre a cui fa riferimento, 6031 per il primo, 6032 per il secondo. Infine, gli interessi si versano con il codice tributo 1991.
Dicevamo che le norme sono state rese più di larga manica dal 2015, prevedendosi la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso anche nei casi in cui il contribuente sia stato ad accessi, verifiche, ispezioni, gli siano state contestate violazioni o sia stato invitato a un contraddittorio. Viene elevato, inoltre, da 50000 a 150000 il limite penale per l’omesso versamento dell’IVA per ogni anno d’imposta.