Il codice tributo 1991 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per versare gli interessi dovuti a titolo di tasso legale, nel caso si avvalga dell’esercizio del ravvedimento operoso, relativamente all’IVA.
Le imprese, gli artigiani e i liberi professionisti che esercitano come attività la vendita di beni e/o servizi sono tenuti mensilmente o ogni trimestre a liquidare al Fisco l’IVA a debito, ovvero quella eccedente l’IVA a credito maturata nel periodo. Le imprese che vendono servizi, i liberi professionisti o coloro che svolgono arti e professioni possono avvalersi della liquidazione trimestrale, qualora il loro fatturato annuo sia n on superiore a 400 mila euro, mentre le imprese che commercializzano prodotti o altre attività possono averne facoltà, se il loro fatturato non supera i 700 mila euro all’anno. Nel caso di vendita sia di beni che di servizi, dal 2012 non si guarda più all’attività prevalente, bensì alla somma dei rispettivi ricavi.
Il contribuente mensile è tenuto a liquidare l’IVA entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello d i riferimento delle operazioni, mentre il contribuente trimestrale deve farlo entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, ovvero entro il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio. Chi si avvale della liquidazione trimestrale dovrà maggiorare l’importo da pagare dello 0,4% a titolo di interesse verso il Fisco.
Detto questo, vediamo cosa accade a chi non rispetta i termini per il versamento. Nel caso in cui non volesse incorrere nelle sanzioni piene, pari al 30% dell’importo a debito evaso, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso, un istituto che gli consente di pagare sanzioni ridotte.
Se il versamento è effettuato entro 14 giorni dal termine ultimo previsto, la sanzione è solo dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo, la sanzione è pari al 3% dell’importo a debito, oltre il 30-esimo giorno si ha una sanzione del 3,75%. E così via.
Il Fisco applica anche un interesse legale, che per l’anno 2015 è pari allo 0,50% del debito, mentre nei 2 esercizi precedenti era dell’1% e negli anni precedenti ancora più alto. Tale interesse va versato con il codice tributo 1991, quando è relativo all’IVA, separatamente dalle sanzioni e dall’importo a debito.
Il tasso legale è rapportato ai 365 giorni dell’anno, per cui se il ritardo nel versamento fosse, per ipotesi, di 40 giorni, esso si determina nel modo seguente, importo a debito x 40 x 0,005 / 365. Il calcolo è quindi semplice.