Il codice tributo 1840 è quello che il contribuente deve utilizzare per versare con il modello F24 la prima rata di acconto per la cedolare secca. Facciamo un passo indietro per capire meglio. Il proprietario di un immobile locato a fine abitativo a una persona fisica ha due alternativa per pagare le imposte sui canoni di locazione percepiti nell’anno solare: avvalersi del regime fiscale ordinario o della cedolare secca. Nel primo caso, sottoponendoli per il 95% agli scaglioni Irpef, insieme a tutti gli altri redditi dichiarati, nel secondo, invece, dovrà pagare un’aliquota del 21%, se si tratta di canoni percepiti su contratti del tipo 4+4, ossia di 4 anni e rinnovabili per altri 4, del 10%, se su contratti a canone concordato, ossia del tipo 3+2. In quest’ultimo caso, la minora imposta è dovuta al fatto che il canone è limitato al metro quadrato per mese dagli accordi territorialmente siglati dai rappresentanti degli inquilini e quelli dei proprietari degli immobili.
Risulta essere chiaro che la scelta del proprietario per l’uno o l’altro regime fiscale si baserà sulla convenienza, che non può essere definita a priori, anche se possiamo affermare che la cedolare secca tende a essere maggiormente favorevole, specie per chi dichiara redditi medio alti, mentre il regime ordinario Irpef potrebbe risultare più conveniente per i proprietari di immobili con redditi medio bassi.
In ogni caso, il contribuente, ossia il proprietario dell’immobile, è tenuto a versare ogni anno il 95% dell’imposta pagata l’anno precedente. E’ chiaro che ciò non avverrà se si tratta del primo anno di contratto per la locazione, oppure se ci si è avvalsi della cedolare secca per la prima volta. In questi casi, infatti, manca la base imponibile per effettuare il calcolo.
L’acconto non è nemmeno dovuto, se l’imposta versata un anno prima è stata non superiore a 51,64 euro. Questo 95% dovrà essere pagato per il 60% entro il 16 giugno con una prima rata, il restante 40% (del 95%) entro il 30 novembre, tramite la seconda rata. Per pagare la prima rata dell’acconto, quindi, il contribuente dovrà utilizzare il codice tributo 1840. Attenzione: entro il 16 giugno è dovuto anche il saldo, ma in questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo 1842, anche se il pagamento avviene contemporaneamente al primo acconto per l’anno in corso. Il saldo può anche essere rinviato entro il 16 luglio, ma in questo caso sarà maggiorato dello 0,4% a titolo di interesse.