Il codice tributo 4730 è quello che il sostituto d’imposta deve utilizzare per versare all’erario, tramite il modello F24, l’acconto sulle trattenute Irpef. Per capire di cosa stiamo parlando, è opportuno spiegare che ogni anno l’erario pretende l’acconto del 100% dell’importo netto versato per il periodo d’imposta precedente. Per farlo, bisogna guardare al rigo RN 33 del Modello Unico, oppure fare riferimento al 730, anche se in questo caso sarà compito del sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente di previdenza, provvedere ai calcoli.
In sostanza, se l’importo è pari o superiore a 103 euro, si dovrà versare una prima rata di acconto entro il 16 giugno o entro il 16 luglio, con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse per il Fisco, pari al 40% del dovuto. Il restante 60% dovrà essere versato, invece, entro il 30 novembre. Se l’importo è compreso tra i 51,65 e i 257,52 euro, l’acconto va versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
Il codice tributo 4730 è proprio quello che il sostituto d’imposta dovrà utilizzare per il versamento della seconda rata dell’acconto, quella dovuta entro la fine di novembre.
Facciamo un esempio, Tizio ha versato per il periodo d’imposta 2013 un’imposta netta di 455 euro. Essendo superiore ai 257,52 euro sopra indicati, ciò significa che l’acconto può essere versato in 2 rate di acconto. La prima rata sarà pari al 40% di questi 455 euro, ovvero a 182 euro, che dovranno essere versati dal sostituto d’imposta entro il 16 giugno, mentre la seconda rata dell’acconto, quella da versare entro il 30 novembre, sarà pari ai restanti 273 euro. Questo importo dovrà essere versato con il codice tributo 4730.
Si tenga presente che in passato l’acconto era pari complessivamente al 99%, ma esigenze di bilancio hanno spinto lo stato a richiedere che sia anticipato al Fisco il 100% dell’imposta netta dovuta nell’anno precedente.
Il sostituto d’imposta che non abbia effettuato il versamento entro i termini previsti può avvalersi del ravvedimento operoso, un istituto che consente il pagamento di sanzioni ridotte, purché sia il contribuente moroso a provvedere autonomamente al pagamento. Tali sanzioni sono state abbassate allo 0,2% per ogni giorno di ritardo per i primi 14 giorni, per cui al quattordicesimo giorno oltre la scadenza si pagherà una sanzione del 2,8%. Dal quindicesimo giorno sale al 3% e così via. Sono altresì dovuti gli interessi legali, pari allo 0,5%, a partire dal 2015. Si badi bene che la sanzione e l’interesse legale devono essere versati con proprio codice tributo.