Il codice tributo 6035 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’acconto IVA entro il 27 dicembre di ogni anno, nel caso in cui l’importo dovuto non fosse inferiore a 103,29 euro. Per capire di cosa stiamo parlando, facciamo un passo indietro.
Ogni mese il contribuente, sia esso un lavoratore autonomo, un libero professionista o un imprenditore, deve versare al Fisco l’IVA a debito, al netto dell’IVA a credito. Entro il 16 di ogni mese, infatti, dovrà versare la differenza tra i due importi, se positiva, relativa alle transazioni effettuate nel mese precedente. Tuttavia, i contribuenti con volumi di vendita o fatturazione inferiori a determinate soglie potranno richiedere di avvalersi dei versamenti trimestrali. In questi casi, l’importo dovuto dovrà essere versato entro il 16 del secondo mese successivo alla fine di ogni trimestre. Le scadenze diventano, pertanto, il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio. A titolo di interesse verso il Fisco, gli importi dovranno essere aumentati dell’1%.
Dicevamo che ogni anno il contribuente è tenuto anche a versare al Fisco un acconto entro il 27 dicembre, la data slitta, se è di domenica. Tale acconto dovrà essere pari all’88% dell’importo IVA dovuto per il mese di dicembre dell’anno precedente, se si tratta di un contribuente mensile, oppure all’88% dell’ultimo trimestre dell’anno precedente, se si tratta di un contribuente trimestrale.
Quest’ultimo dovrà utilizzare proprio il codice tributo 6035 per effettuare il versamento dell’acconto, ma a tale fine non dovrà tenere conto della maggiorazione dell’1% prevista.
Ovviamente, si consiglia di determinare correttamente la misura dell’acconto, perché se il Fisco scopre che esso risulti inferiore all’88% dovuto, si sarà soggetti al pagamento di una sanzione.
In caso di omesso pagamento, poi, il Fisco applica una sanzione del 30% dell’importo evaso, oltre all’interesse legale. Tuttavia, ricorrendo al ravvedimento operoso, si potrà sanare l’infrazione con il versamento di una sanzione ridotta, che per i primi 14 giorni di ritardo, sarà pari solamente allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, salendo al 3% dal 15-esimo al 30-esimo giorno e ulteriormente per i ritardi ancora più lunghi.
Se l’anno precedente si è chiuso a credito o se l’attività è iniziata nell’anno in corso o è cessata entro il 30 settembre, contribuenti trimestrali, o entro il 30 novembre, contribuenti mensili, tale acconto non è dovuto, così come nei casi di opzione per il regime dei minimi o delle nuove iniziative.