Il codice tributo 6033 è quello di cui il contribuente deve avvalersi con il modello F24 per il versamento dell’IVA relativa al terzo trimestre. Di fatto, fa riferimento alle operazioni eseguite nel periodo compreso tra l’1 luglio e il 30 settembre di ogni anno. La scadenza per il pagamento è il 16 novembre, ma se tale data cade di sabato o di domenica, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Per capire di cosa parliamo, facciamo un passo indietro. I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e gli imprenditori devono versare al Fisco l’IVA a debito dovuta, al netto dell’IVA vantata come credito. I versamenti possono essere mensili o trimestrali. Possono avvalersi dei versamenti trimestrali, però, solo coloro che abbiano un fatturato annuo inferiore a un certo livello, a seconda che si tratti di attività di vendita di beni o di servizi o di attività mista.
I contribuenti mensili devono effettuare i versamenti entro il 16 di ogni mese e relativamente alle transazioni effettuate nel mese precedente. Quelli trimestrali, invece, dovranno pagare entro il 16-esimo giorno del secondo mese successivo al termine del trimestre, ovvero entro il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio.
Per il terzo pagamento, appunto, quello relativo al periodo luglio settembre, il codice tributo da utilizzare sarebbe il 6033. Gli importi versati ogni trimestre devono essere maggiorati dell’1%, a titolo di interesse verso il Fisco.
Se prevale nel periodo l’IVA a credito, è evidente che non si avrà alcun debito verso il Fisco, ma un credito. Esso segnala che il contribuente ha venduto beni e servizi a basso regime, in relazione agli acquisti. Il credito può essere compensato con i versamenti dovuti per i periodi successivi o con altre imposte o ancora potrà essere richiesto con la dichiarazione dei redditi, qualora l’attività in questione chiuda e non ci sia più, quindi, la possibilità di compensarlo con crediti fiscali successivi.
Nel caso di omesso pagamento, si è soggetti a una sanzione del 30%, oltre all’interesse legale. Tuttavia, se il contribuente rimedia autonomamente con il ricorso al ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta allo 0,2% per ogni giorni di ritardo, oltre la scadenza, fino al quattordicesimo giorno. Viene elevata al 3%, se il ritardo è compreso tra i 15 e i 30 giorni e così di seguito. L’interesse legale da corrispondere è fissato nella misura dello 0,5% per l’anno 2015 e rapportato, ovviamente, ai giorni di ritardo.