Il codice tributo 6032 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’IVA trimestrale, relativamente al secondo trimestre. Per capire di cosa parliamo, è necessario fare un passo indietro. Gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti devono versare al Fisco periodicamente l’IVA a debito al netto di quella vantata a credito. Il versamento deve avvenire entro il 16 di ogni mese, relativamente alle transazioni effettuate nel mese precedente.
Tuttavia, coloro che non abbiano superato nell’ esercizio precedente un determinato livello di fatturato, a seconda che l’attività riguardi la vendita di beni o di servizi o entrambi, possono avvalersi dei versamenti trimestrali. Ciò significa che essi possono effettuare i pagamenti entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo al termine di ciascun trimestre. Dunque, i termini di pagamento sono il 16 maggio per il primo trimestre, il 16 agosto per il secondo, il 16 novembre per il terzo e il 16 febbraio per il quarto.
Ciascun versamento trimestrale deve essere gravato da un onere pari all’1% a titolo di interesse verso il Fisco.
Il codice tributo 6032 è quello che deve essere utilizzato per il secondo versamento, quello dovuto entro il 16 maggio. La scadenza slitta al giorno lavorativo immediatamente successivo, se la data cade di domenica.
Chi non rispetta tale scadenza, rischia una sanzione del 30% dell’importo evaso. Tuttavia, il contribuente ha il diritto di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, che gli consentirà di pagare una sanzione ridotta, se si metterà in regola con il Fisco autonomamente. Tale sanzioni è ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni; al 3%, se è compreso tra i 15 e i 30 giorni; al 3,75% oltre i 30 giorni di ritardo, etc.
Sul modello F24, va indicato l’importo da versare e l’anno di riferimento per il pagamento. Successivamente, si deve inserire il codice tributo, proprio il 6032. A questo punto, nel Totale A va inserito l’importo a debito verso il Fisco, mentre nel Totale B l’eventuale importo a credito. Nel Saldo, dovrà comparire la differenza tra i due valori precedenti. Se si è ancora in debito verso l’amministrazione finanziaria, bisognerà versare tale importo, se si è a credito, non si dovrà versare niente, ma si ha, anzi, il diritto a riscuotere dal Fisco il valore indicato, attraverso le varie modalità indicate dalle norme. In genere, quando si ha un credito IVA, il contribuente preferisce detrarlo da successivi importi a debito, siano essi mensili o trimestrali.