Il codice tributo 3848 è quello che il contribuente deve utilizzare per il pagamento con il modello F24 dell’addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta. La scadenza per effettuare il versamento è, in genere, il 16 di aprile, in relazione ai redditi da lavoro dipendente al 31 marzo precedente.
Per capire di cosa parliamo, dobbiamo fare un passo indietro. Sulla busta paga del lavoratore, il sostituto d’imposta versa ogni mese al Fisco le ritenute Irpef. Tuttavia, oltre a quelle allo stato, esistono anche le addizionali da versare alla Regione e al Comune di residenza del lavoratore.
Tali addizionali gravano in misura diversa da Comune a Comune, essendo lasciata agli Enti locali una certa flessibilità impositiva. Lo stesso dicasi per le addizionali regionali, la cui entità risente anche delle difficoltà finanziare delle varie regioni, rispetto ad altre più fortunate.
In ogni caso, il pagamento dell’addizionale comunale dell’Irpef avviene con un acconto del 30%, seguito dal saldo, pari al restante 70%, dovuto per il periodo d’imposta a cui fa riferimento. Il saldo si paga a marzo e il sostituto d’imposta dovrà utilizzare per il suo versamento il codice tributo 3848, mentre se si fa riferimento all’addizionale regionale, il codice tributo da utilizzare è il codice tributo 3802.
Come evidenza il sito dell’Agenzia delle Entrate, questo codice tributo può essere utilizzato solo per gli importi a debito. Ciò significa che, a differenza di numerosi altri tributi, quello 3848 non può essere utilizzato per compensare eventuali crediti verso lo stato, anche in relazione a imposte diverse. Tale limitazione, che potrebbe apparire, in effetti, assurda, ha a che vedere con l’articolazione delle amministrazioni finanziarie. Compensare, ad esempio, un credito verso lo stato centrale con un debito verso il Comune comporterebbe come conseguenza che successivamente il primo diverrebbe debitore del secondo e, pertanto, si aprirebbe ogni anno una procedura complicata per valutare le posizioni di credito/debito tra lo stato centrale da una parte e oltre 8000 Comuni dall’altra. Lo stesso varrebbe per le Regioni.
Attenzione, infine, a un altro dato, il contribuente che voglia avvalersi del ravvedimento operoso, nel caso in cui non abbia effettuato il versamento entro la scadenza prevista, non può utilizzare lo stesso codice tributo 3848 per il versamento della sanzione ridotta, ma dovrà fare riferimento al codice tributo 8926, mentre gli interessi legali vanno pagati con il codice 1998.
La sanzione è pari solo allo 0,2% al giorno dell’addizionale pagata in ritardo, se questo è stato di un periodo massimo di 14 giorni. Del 3%, se è compreso tra il quindicesimo e il trentesimo giorno, del 3,75% oltre i 30 giorni e del 4,2% tra il novantesimo giorno fino ai 2 anni, del 5% oltre i 2 anni dalla scadenza inevasa dal contribuente.