Il codice tributo 1004 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento delle Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si tratta, quindi, dei versamenti concernenti le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come gli emolumenti in favore dei titolari di una collaborazione occasionale.
In sostanza, sappiamo che chi stringe un contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere iscritto alla Gestione separata dell’Inps e vede il proprio compenso soggetto alle trattenute fiscali, che deve essere versata al Fisco entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di liquidazione del compenso stesso. Il codice tributo 1004 è proprio quello che il committente deve utilizzare per effettuare il versamento.
Visto che esistono codici tributo simili per trattenute fiscali su redditi diversi, in caso di versamento con un codice tributo errato, non è prevista alcuna sanzione, salvo il rispetto delle scadenze. Si consiglia, in ogni caso, di sanare la violazione involontaria con un’apposita richiesta di rettifica, in modo da evitare disguidi futuri e segnalare all’Agenzia delle Entrate di avere adempiuto all’obbligazione, ma che questa è stata registrata sotto una voce diversa di quella a cui avrebbe dovuto fare riferimento, a causa dell’errato codice tributo utilizzato.
Qualora il sostituto d’imposta avesse effettuato trattenute in eccesso sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, egli ha facoltà di scomputare tali somme eccedenti dai debiti in corso nello stesso periodo d’imposta, altrimenti, a sua scelta, potrà scomputarli dai versamenti relativi al periodo d’imposta successivo oppure potrà chiederne il rimborso con il modello 770. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende compiuta per riporto.
Se anche nel periodo di imposta successivo non dovesse trovare del tutto capienza l’eccedenza da compensare, al contribuente rimane ancora una volta la scelta tra la richiesta di rimborso con la denuncia dei redditi e il riporto.
Quanto alle sanzioni per ritardato pagamento, il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso consente al contribuente di versare sanzioni ridotte, pari solamente allo 0,2% dell’importo per ogni giorno di ritardo, fino al quattordicesimo giorno, massimo 2,8%, ossia 0,2% x 14 gg. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo, la sanzione è elevata al 3,75%, al 6% se l’irregolarità è sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione, relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Sono anche dovuti gli interessi legali, che dall’1 gennaio 2015 sono stati fissati pari allo 0,5% dell’importo pagato in ritardo. Le sanzioni e gli interessi vanno versati con gli appositi codici tributo, separatamente dall’importo principale al quale afferiscono.