Il codice tributo 1841 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento della seconda rata di acconto o del pagamento in un’unica soluzione per la cedolare secca sugli immobili. Per capire di cosa parliamo, dobbiamo specificare che ogni anno, il proprietario di un immobile locato a scopo abitativo, che si sia avvalso della cedolare secca quale regime fiscale, è tenuto a versare al Fisco il 95% dell’imposta corrisposta l’anno precedente, a titolo di acconto. Questo è dovuto nel caso in cui l’importo da pagare risultasse almeno pari a 51,65 euro. L’acconto dovrà essere versato in un’unica soluzione, se la somma da versare è non superiore a 257,42 euro, mentre può essere suddiviso in 2 rate, se sarà di importo superiore. La prima rata dovrà essere versata entro il 16 giugno di ciascun esercizio o il 16 luglio, ma in questo caso sarà gravata dallo 0,40%, a titolo di interesse. Essa dovrà essere pari al 40% del 95% dell’acconto, mentre entro il 30 novembre è previsto il versamento del restante 60%, sempre dell’acconto.
Per questa dovrà essere utilizzato proprio il codice tributo 1841, il quale è anche quello utile per il versamento dell’imposta in un’unica soluzione.
Ricordiamo che la cedolare secca è pari al 21% dei canoni percepiti nell’anno, in caso di contratto di locazione del tipo 4+4, ovvero a canone libero, di durata quadriennale e rinnovabile per altri 4 anni. Per i contratti di locazione del tipo 3+2, o a canone concordato, l’aliquota da versare è del 10% fino alla fine del 2017. Si tratta di quei contratti, il cui ammontare massimo per metro quadrato al mese è fissato dagli accordi territoriali sottoscritti tra le associazioni di rappresentanza dei proprietari di case e quelle degli inquilini. Non sono ammesse detrazioni, ancora presenti in misura minima con il regime ordinario dell’Irpef.
Risulta essere evidente che non sarà dovuto alcun acconto, nel caso in cui non fosse stata versata alcuna imposta nell’anno precedente, mancando la base imponibile sulla quale calcolare il 95% sopra indicato.
Risulta essere facoltà del contribuente optare di anno in anno per il regime fiscale di cui intende avvalersi, sulla base della convenienza. In genere questa è garantita dalla cedolare secca per i redditi medio alti, mentre per quelli medio bassi potrebbe risultare più conveniente sottoporre i redditi da locazione al regime Irpef. Si tenga presente, poi, che il proprietario che scelga la cedolare secca non potrà rivalutare il canone di locazione sulla base dell’indice Istat sulla variazione del costo della vita, per tutto il tempo in cui si avvarrà di tale regime fiscale.