Il codice tributo 8055 è quello che il contribuente deve utilizzare per il versamento con il modello F24 dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la determinazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate sui mercati regolamentati.
Per la detenzione di partecipazioni non qualificate, di quelle qualificate e di terreni, con la legge di stabilità 2015 sono raddoppiate le aliquote dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, rispettivamente al 4% per le prime, partecipazione non qualificate, e all’8% per le altre.
Per chi si fosse già avvalso della rivalutazione nell’anno precedente e volesse nuovamente effettuarla, è prevista la possibilità di scomputare l’imposta già versata da quella da versare. In alternativa, si può richiedere il rimborso dell’imposta versata, purché non superi il valore di quella da versare sulla nuova rivalutazione.
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 30 giugno, oppure suddiviso in tre rate, di cui la prima in scadenza al 30 giugno dell’anno in cui si effettua la richiesta, la seconda entro il 30 giugno dell’anno successivo, gravata da un interesse annuo del 3%, la terza da versare entro il 30 giugno del secondo anno successivo, anche questa gravata da un interesse annuo del 3%. Se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla prima, restano validi gli effetti della rivalutazione, ma gli importi non versati sono iscritti a ruolo, anche se si ha ugualmente la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, un istituto che consente l’abbattimento della sanzione e il pagamento di un interesse legale minimo, pari a appena lo 0,5% annuo.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere utilizzato il codice tributo 8055, se l’oggetto della rivalutazione è rappresentato da partecipazioni, il codice tributo 8056, se è rappresentato da terreni.
Considerato che in base alla circolare n.47/E/2011, l’importo del rimborso non può essere superiore a quello dovuto sull’ultima rivalutazione effettuata, scomputando dalla nuova imposta quella già versata in precedenza, l’importo eccedente non può essere rimborsabile.
Visto che l’aliquota è raddoppiata dal 2015, molte rivalutazioni effettuate al ribasso scontano ugualmente un’imposta netta da versare, ovvero in eccedenza rispetto a quella versata in relazione alla rivalutazione precedente.
I dati inerenti la rivalutazione di terreni e partecipazioni devono essere indicati nel modello Unico, nei quadri RM e RT. L’omessa indicazione, tuttavia, non pregiudica gli effetti della rivalutazione, la quale resta valida, anche se è oggetto di sanzione, compresa tra i 258 e i 2065 euro.