Il codice tributo 8918 è quello che il contribuente deve versare con il modello F24 per il versamento della sanzione per l’omesso pagamento dell’Ires entro le scadenze previste. Per capire di cosa parliamo, spieghiamo, anzitutto, cosa sia l’Ires. Si tratta dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche, ovvero delle società. In sostanza, parliamo dell’imposta sugli utili delle imprese, se nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata, essenzialmente.
Per il versamento dell’imposta, esistono determinante scadenze, in verità, le stesse di quelle previste per pagare l’Irpef. Risulta essere previsto che il contribuente debba versare ogni anno un acconto, fissato nella misura del 100% dell’imposta netta risultante per l’esercizio precedente al rigo RN17/RN28. Dunque, bisogna visualizzare in corrispondenza di tale rigo della dichiarazione dei redditi ultima presentata quale sia l’importo segnalato. Se esso è pari o inferiore a 257,52 euro, l’acconto dovrà essere versato in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Se, invece, risulta inferiore a 12 euro, non dovrà essere versato alcun acconto. Se, infine, l’importo è superiore ai 257,52 euro, il contribuente potrà rateizzare il versamento, suddividendolo in una prima rata da pagare entro il 16 giugno e pari al 40% dell’intero acconto, mentre la seconda deve essere versata entro il 30 novembre ed è pari al restante 60%. Il contribuente ha la possibilità di rinviare al 16 luglio il versamento della prima rata dell’acconto, ma in questo caso dovrà gravarla dello 0,4%, a titolo di interesse verso il Fisco.
Se le scadenze cadono di sabato o di domenica o in data festiva, il versamento può essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo.
Vediamo cosa succede se il contribuente non versa le rate o l’importo in un’unica soluzione entro le scadenze previste. Egli è soggetto a una sanzione pari al 30% dell’importo omesso, tranne che non decida di ricorrere al ravvedimento operoso, un istituto che gli consente di versare una sanzione ridotta e pari solamente allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, purché esso sia non superiore a 14 giorni, al 3% se il ritardo è compreso tra i 15 e i 30 giorni, al 3,75% se è tra i 30 e i 90 giorni.
L’interesse legale da versare è dello 0,5% su base annua, rapportato ai giorni di ritardo effettivo. Fermo restando che il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’Ires è sempre quello ordinario, la sanzione deve essere versata con il codice tributo 8918, così come anche l’interesse ha un altro codice tributo.