Il codice tributo 1035 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 esclusivamente per via telematica per il versamento delle ritenute su dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d’investimento nel trimestre solare precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.
I soggetti tenuti al versamento sono le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato italiano, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Le categorie dei contribuenti rientranti sono le società di capitali e enti commerciali, le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le cooperative, le società in accomandita per azioni, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, gli istituti di credito, le società di intermediazione mobiliare, gli altri intermediari finanziari, le società fiduciarie, gli enti che non svolgono attività commerciali, organi e amministrazioni dello stato.
Queste ritenute vanno versate entro il sedicesimo giorno del mese successivo al termine del trimestre di riferimento. In sostanza, le società sopra elencate sono solite staccare dividendi in favore dei soci con cadenza trimestrale. Questi dividendi vanno sottoposti a ritenuta a titolo d’acconto. Nel compilare il modello F24, il contribuente deve indicare il mese di riferimento del dividendo, ovvero l’ultimo del trimestre rispetto al quale è stato corrisposto. Dunque, dovrà essere inserito 3, marzo, se ci si riferisce al primo trimestre, 6, giugno, se si tratta del secondo trimestre, 9, settembre, per il terzo e 12, dicembre per il quarto.
Può accadere che il versamento venga effettuato successivamente alla scadenza fissata. In quel caso, l’Erario impone una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta versata in ritardo. Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso, potrà pagare solamente lo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se esso è non superiore a 14 giorni; il 3%, se il ritardo è compreso tra 15 e 30 giorni; il 3,75%, se è compreso tra i 31 e 90 giorni. Sono dovuti anche gli interessi legali, che in ragione d’anno sono stati fissati per il 2015 allo 0,5%.
Il codice tributo 1035 è quello da utilizzare per il versamento delle ritenute suddette, mentre il codice tributo 1036 si usa per quelle effettuate sugli utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa all’estero.