Il codice tributo 8056 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
A tale proposito, si rimanda alle legge di stabilità 2016, che per la tredicesima volta ha riaperto i termini per rideterminare il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola, così come delle partecipazioni qualificate, raddoppiano le aliquote delle partecipazioni non qualificate e, quindi, prevedendo per tutti un’imposizione dell’8%.
Facciamo un esempio: Tizio possiede un terreno edificabile, posseduto al di fuori della propria attività imprenditoriale, ammesso che sia un imprenditore, e che ha acquistato anni prima per 100.000 euro. Supponiamo che voglia rivenderlo a 150.000 euro. Considerando gli oneri di urbanizzazioni e l’atto notarile, che nel complesso ipotizziamo ammontare a 10.000 euro, egli realizzerebbe una plusvalenza di 40.000 euro.
A questo punto, Tizio ha a disposizione diverse scelte: può sottoporre la plusvalenza all’imposta sui redditi, cioè all’Irpef, versando da un minimo del 23% a un massimo del 43% del margine ottenuto, a seconda della dimensione dei suoi redditi, oppure può optare per avvalersi dell’imposta sostitutiva dell’8%, ma che va calcolata sull’intero valore del terreno, come da rivalutazione. Nel nostro caso, quindi, l’8% graverebbe sui 150.000 euro.
Una disciplina specifica la si ha per i casi di rivendita di un terreno agricolo: se avviene dopo i 5 anni dalla data di acquisto, non è previsto il pagamento di alcuna imposta sull’eventuale plusvalenza realizzata. Se avviene prima, il rivenditore del terreno può optare per una terza scelta, ovvero per l’applicazione di una cedolare secca del 20% del valore della plusvalenza. Nel nostro caso, Tizio dovrebbe pagare 8.000 euro, cioè il 20% di 40.000 euro.
L’imposta sostitutiva da versare al Fisco può essere rateizzata in 3 pagamenti di uguale importo, ma quelli successivi al primo sono gravati da un interesse del 3% annuo. Chi rivende il terreno, poi, è tenuto ad effettuare la perizia prima della cessione. Se il valore di rivendita è inferiore a quello di acquisto, la minusvalenza può essere fatta valere ai fini del sostenimento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Il codice tributo 8056 è, appunto, quello che il contribuente deve utilizzare, qualora decida di avvalersi dell’imposta sostitutiva di quella Irpef. Chiaramente, la scelta dell’una o dell’altra forma impositiva dipende dalla convenienza. Si opterà sempre per pagare l’imposta meno onerosa.