Il codice tributo 1995 è quello che il contribuente doveva utilizzare fino al 31 dicembre del 2007 per il versamento, tramite modello F24, degli interessi sull’addizionale comunale Irpef, nel caso in cui si avvalesse del ravvedimento operoso. A decorre dall’1 gennaio del 2008, però, tale codice tributo risulta soppresso e in suo favore è stato istituto il 1998. Ma vediamo di cosa parliamo.
Il contribuente deve versare ogni anno, oltre all’Irpef, anche le addizionali regionali e quelle comunali all’imposta, sulla base del luogo di residenza l’1 gennaio dell’anno di riferimento per il pagamento dell’imposta.
L’addizionale varia da Comune a Comune, sulla base delle aliquote fissate dall’ente, anche se la normativa nazionale limita quella massima allo 0,8% del reddito imponibile. Inoltre, ciascun Comune può decidere di fissare soglie di reddito esentato dall’addizionale e/o di imporre il pagamento dell’addizionale, secondo criteri di progressività, similmente a quanto accade con la gestione dell’imposta versata allo stato centrale.
Il versamento dell’addizionale avviene attraverso un acconto del 30% rispetto all’intera addizionale sostenuta nell’anno precedente, basandosi sulla vecchia aliquota, nel caso in cui l’ente non abbia modificato entro i termini i criteri di imposizione. Tale acconto avviene nel mese di marzo, ma è rateizzabile in 9 mensilità. Per chi non è possessore di redditi da pensione o da lavoro dipendente, il versamento per intero avviene in sede di dichiarazione dei redditi. Quando al saldo del restante 70%, esso avviene al momento di effettuazione del conguaglio da parte del datore di lavoro ed è anch’esso rateizzabile fino a un massimo di 11 mensilità, purché l’ultimo versamento si concluda entro il mese di novembre.
Che cosa succede, se il contribuente non rispetta tali scadenze. Risulta essere evidente che l’amministrazione finanziaria potrà sottoporre la sua dichiarazione ad accertamento e comminare le relative sanzioni, verificando il mancato pagamento dell’addizionale. Per evitare un simile scenario, egli potrà avvalersi del ravvedimento operoso, un istituto giuridico, che gli consente di minimizzare il pagamento della sanzione, che è pari solamente allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, nel caso in cui esso ammontasse a un massimo di 14 giorni, sale al 3% per un ritardo compreso tra i 15 e i 30 giorni, al 3,75% dal trentunesimo giorno al 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il pagamento del tributo; al 3,33%, se il ritardo è compreso entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui era dovuto.
Oltre alla sanzione vanno pagati anche gli interessi legali, che per l’anno 2016, rapportati ai 365 giorni sono stati abbassati allo 0,2% dallo 0,5% del 2015 e dall’1% del 2014. Tali interessi vanno versati separatamente dalla sanzione e dall’addizionale stessa, attraverso il codice tributo 1998, che ripetiamo avere sostituito il precedente 1995, non in vigore ormai da molto tempo.