Il codice tributo 1998 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento degli interessi dovuti per il ravvedimento operoso, in relazione al caso di autotassazione per l’addizionale comunale Irpef.
Capiamo meglio di quello di cui parliamo, spiegando, anzitutto, che oltre all’Irpef versata allo stato centrale, il contribuente è tenuto ogni anno a versare anche ai Comuni e alle Regioni un’addizionale sull’imposta delle persone fisiche.
Questa non è liberamente disposta dagli Enti locali. Per esempio, i Comuni possono applicare un’aliquota massima dello 0,8% sui redditi. I Comuni hanno, invece, la libertà anche di azzerare l’imposta o di prevedere diversi scaglioni o anche di esentare parte del reddito dei contribuenti residenti.
Il versamento dell’addizionale comunale avviene con una rata di acconto del 30% del totale richiesto e calcolato sulla base di quanto versato nell’esercizio precedente. Se non sono state disposte dall’ente nuove aliquote entro i tempi previsti, il calcolo va effettuato con l’aliquota applicato nell’anno d’imposta precedente. Tale acconto va versato a partire dal mese di marzo ed è rateizzabili in 9 versamenti. Il saldo va, invece, versato a novembre e risulta essere pari al 70% del dovuto totale, ma anch’esso è rateizzabile fino a 11 pagamenti.
Per adesso il discorso vale per coloro che hanno un sostituto d’imposta, per intenderci, grosso modo per i lavoratori dipendenti. Gli altri contribuenti, invece, devono provvedere alla cosiddetta autotassazione, i cui termini di versamento sono previsti entro quelli determinati per il versamento del saldo relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Attualmente, tale scadenza è fissata ogni anno al 16 giugno, 16 luglio, ma con la maggiorazione dello 0,4%. Pertanto, l’addizionale comunale Irpef va versata in autotassazione in un’unica soluzione ed entro quella data.
Vediamo cosa succede, però, se non si rispetta la scadenza. Si incorre nel rischio di sanzioni, per evitare le quali il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso, un istituto giuridico, che consente di pagare una percentuale ridotta della sanzione altrimenti prevista, pari solamente allo 0,2% dell’importo dell’imposta per ogni giorno di ritardo, se questo è contenuto fino a un massimo di 14 giorni; al 3% per un ritardo compreso tra i 15 e i 30 giorni.
Oltre alla sanzione, il ravvedimento operoso prevede anche il pagamento degli interessi, che per l’anno 2016 sono stati fissati allo 0,2%, mentre erano allo 0,5% nel 2015 e all’1% prima ancora. Gli interessi vanno rapportati all’anno, per cui nel caso di un pagamento in ritardo di un mese, saranno pari a un dodicesimo dello 0,2% sopra indicato. Il codice tributo 1998 è quello da utilizzare per il versamento di tali interessi, che avviene separatamente dalla sanzione e dall’addizionale.