Codice Tributo 8911 – Guida

Il codice tributo 8911 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento delle sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sostitutive, a quelle sui redditi, all’IVA e all’Irap.

Il riferimento è al caso in cui il contribuente si avvale della possibilità di ricorre all’istituto del ravvedimento operoso, entro i 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione del modello Unico, versando una sanzione ridotta di 25 euro per ciascuna dichiarazione di cui il modello Unico è composto. Il versamento della sanzione deve essere effettuato, appunto, tramite modello F24, indicando come codice tributo 8911 e come anno di riferimento quello in cui è avvenuta la tardiva presentazione.

Visto che viene utilizzato il modello F24, l’importo dovuto a titolo di sanzione può esso essere totalmente o parzialmente compensato con altri crediti che il contribuente vanta nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Prima di decidere se avvalersi della facoltà di compensare in toto l’importo con eventuali crediti, bisogna fare i conti con la nuova disciplina normativa, che ai sensi dell’art 11 del D.L. n.66/2014 prevede che a decorrere dall’1 ottobre del 2014, le compensazioni totali effettuate tramite F24 debbano essere presentate unicamente tramite servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Le compensazioni parziali, invece, potranno essere effettuate o sempre tramite i suddetti servizi telematici o avvalendosi di un intermediario della riscossione convenzionato. Se il ritardo nella presentazione fosse da ricondurre all’intermediario, questi sarà soggetto a una sanzione non inferiore a 516 euro e non superiore a 5164 euro. Anche questo, tuttavia, ha diritto di avvalersi del ravvedimento operoso, riducendo l’importo della suddetta sanzione al 10% del minimo previsto, ovvero a 51 euro.

Per fare in modo che il ravvedimento operoso possa essere usufruito dall’intermediario, questi deve presentare la dichiarazione entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini, altrimenti la dichiarazione sarà considerata valida, ma l’intermediario sarà soggetto alle sanzioni relative ai casi di omessa dichiarazione.

La sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorni di ritardo, qualora quest’ultimo fosse non superiore ai 14 giorni. Al massimo, quindi, per un ritardo di 14 giorni la sanzione ammonterebbe al 2,8% dell’imposta, 0,2% x 14 gg, qualora il ritardo fosse tra 15 e 30 giorni, la sanzione è elevata al 3%, oltre i 30 giorni ed entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione si sale, invece, al 3,75%. Riassumendo: la sanzione col ravvedimento operoso è pari a 25 euro più la percentuale dovuta sull’imposta evasa, a seconda dei giorni di ritardo, sempre che esso sia non superiore ai novanta giorni..