Il codice tributo 1842 è quello che il contribuente deve utilizzare per il versamento con il modello F24 del saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di bollo e di registro, relativamente ai canoni di locazione riscossi nell’anno su immobili locati ad uso abitativo e relative pertinenze.
Stiamo parlando della cosiddetta cedolare secca, una tassazione alternativa a quella ordinaria, che il Fisco mette a disposizione del proprietario sin dal 2011. Essa prevede un’aliquota unica del 21% sui contratti a canone libero, del 15%, fino al 31 dicembre del 2017, sui contratti a canone concordato.
I contratti a canone concordato sono quelli, il cui prezzo massimo per metro quadrato è imposto dagli accordi territoriali tra i rappresentanti dei proprietari degli immobili e quelli degli inquilini. Si tratta di comuni ad alta
intensità abitativa e presso i quali la carenza di case è un problema avvertibile, mentre i canoni di locazione risultano abbastanza poco sostenibili per le tasche dei più.
Per questo, il legislatore ha inteso agevolare la contrazione di questi canoni concordati, assicurando al proprietario una tassazione molto contenuta e sensibilmente più bassa di quella altrimenti che dovrebbe sostenere con l’aliquota del 21% della stessa cedolare secca o dell’imposizione ordinaria Irpef.
Le scadenze per la cedola secca sono le stesse di quelle previste per il versamento dell’Irpef. Il contribuente è tenuto a versare il 95% dell’importo sostenuto nell’anno precedente, a titolo di acconto. Esso non è dovuto, se l’importo non supera i 51,65 euro.
Al di sopra di questa cifra, si hanno due soluzioni: per importi fino a 257,52 euro, il proprietario è tenuto ad effettuare il versamento dell’acconto in un’unica soluzione ed entro il 30 novembre dell’anno. Per importi superiori, invece, potrà rateizzare l’acconto, pagandone il 40% del 95% entro il 16 giugno e il restante 60% del 95% entro il 30 novembre.
Il saldo va effettuato entro il 16 giugno dell’anno successivo, insieme all’eventuale prima rata dell’acconto, oppure entro il 16 luglio, ma in quest’ultimo caso l’importo sarà maggiorato dello 0,4%, a titolo di interesse verso l’Erario.
Il codice tributo 1842 è proprio quello che il contribuente dovrà utilizzare per il versamento del saldo. Attenzione: esiste anche un codice tributo 1846, che si utilizza nella medesima situazione, ma con la differenza che in quest’ultimo caso si ha l’assistenza fiscale.
Il proprietario avrà la possibilità di decidere anno per anno se avvalersi della cedolare secca o dell’imposizione ordinaria Irpef. Lo farà sulla base della convenienza fiscale.