Il codice tributo 1034 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento delle ritenute relative all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze. Parliamo del versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate e percepite dal contribuente entro il secondo mese precedente.
I contribuenti tenuti al versamento sono gli intermediati autorizzati, come banche, SIM, Sgr e società fiduciarie e altri intermediari professionali.
L’imposta sostitutiva riguarda le plusvalenze realizzate e percepite sui capital gain, in regime di risparmio amministrato, oppure in regime di risparmio gestito, di società ed enti che optano per la tassazione consolidata ai sensi degli artt.117-129 del Tuir, di fornitori di esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA.
Vediamo di cosa parliamo, quando facciamo riferimento alle plusvalenze. Ipotizziamo di avere acquistato un’azione a 10 euro e di averla rivenduta a 12 euro. I 2 euro di differenza sono una plusvalenza, che è soggetta a tassazione. A partire da uglio del 2014, tali redditi sono sottoposti ad aliquota del 26%, ad eccezione delle plusvalenze realizzate con i titoli di stato, che continuano a scontare un’aliquota agevolata del 12,50%.
Nel regime del risparmio amministrato, il cliente provvede di persona agli investimenti, ma gli adempimenti fiscali sono a carico della banca o SIM, che fungono da sostituti d’imposta. Il versamento avviene con cadenza mensile.
Chi sceglie il risparmio gestito, l’intermediario addebita l’imposta sulla plusvalenza alla fine di ogni anno, valorizzando i titoli al loro prezzo dell’ultimo giorno dell’anno.
Chiaramente, può accadere che dalla compravendita di strumenti finanziari si subiscano minusvalenze, compro a 10 e rivendo a 8 euro. Tali perdite possono essere scomputate dalle plusvalenze nell’anno in cui vengono realizzate e nei quattro esercizi successivi, ma solo con riferimento a redditi della stessa natura.
Le compensazioni sono possibili di solito solo in sede di dichiarazione dei redditi tra posizioni in regime dichiarativo. Le posizioni in regime amministrato o gestito godono di un trattamento fiscale autonomo, con l’intermediario a rilasciare una certificazione delle di risultati di gestione maturati nell’esercizio. Grazie a questa certificazione, le minusvalenze possono essere riportate nella dichiarazione dei redditi e compensate con le plusvalenze. Oggi è anche possibile trasferire le minusvalenze di un rapporto amministrato e compensarle con plusvalenze di un altro, ma resta vietato compensare minusvalenze di un rapporto amministrato con plusvalenze di un rapporto gestito.
Il codice tributo permette il versamento con modello F24 dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate, eventualmente dopo averne detratto le minusvalenze.