Il codice tributo 1061 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’art.26 del DPR 600/73.
Il codice è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n.83/2011, a seguito dell’abrogazione del precedente regime di tassazione, in vigore fino al 30 giugno del 2011. Il momento di tassazione è stato spostato da quello di maturazione a quello di percezione dei proventi da parte dei percipienti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute, alla stregua di quanto già avviene per i fondi istituiti all’estero.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 1061 è esposto alla sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate come importi a debito versati e con indicazione del campo rateazione regione prov mese rif e indicando anche l’anno di riferimento, rispettivamente nei formati 00MM e AAAA.
In altre parole, da pochi anni è stata effettuata una vera rivoluzione del risparmio gestito, di cui si sentiva realmente il bisogno. A titolo di esempio, nel caso di OICR, ovvero di organismi di investimento, che redigono prospetti semestrali e annuali con periodo coincidente con l’anno solare, ai fini della tassazione dei proventi periodici distribuiti nel corso del primo semestre dell’anno o di quelli conseguiti a seguito di operazioni di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni effettuate nel corso del primo semestre dell’anno, si deve tenere conto della percentuale media determinata assumendo i valori evidenziati nella relazione semestrale al 30 giugno dell’anno precedente e nel rendiconto annuale al 31 dicembre dei due anni prima.
Con riferimento ai redditi di capitale conseguiti nel corso del secondo semestre dell’anno, bisogna prendere in considerazione la percentuale media determinata assumendo i valori indicati nella relazione semestrale al 30 giugno 2011 e al rendiconto annuale del 31 dicembre dell’anno precedente.
In deroga a quanto sopra detto è previsto per gli organismi di investimento che abbiano redatto un solo prospetto, al momento del conseguimento dei proventi. Questa deroga è volta a ridurre la base imponibile dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di nuova istituzione. Nei casi in cui al conseguimento dei proventi non sia stato ancora redatto alcun prospetto, i proventi saranno soggetti alla ritenuta del 26% sul loro intero ammontare. La quota di provento o perdita imputabile ai titoli pubblici italiani e esteri è determinata applicando la percentuale media dell’investimento, calcolata secondo i suddetti criteri, ragguagliata all’importo del reddito di capitale o della perdita derivante dalla partecipazione all’organismo di investimento.