Il codice tributo 9453 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’addizionale regionale dell’Irpef e dei relativi interessi per omessa impugnazione. L’importo può essere versato anche a rate. Per capire di cosa parliamo, dobbiamo fare un passo indietro. L’accertamento con adesione può essere attivato per iniziativa del contribuente o dell’Agenzia delle Entrate. Sia nel primo che nel secondo caso, l’Ufficio presso cui si svolge il contradditorio deve inviare al contribuente un invito al contraddittorio.
Al fine di semplificare i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, le norme fiscali disciplinano la definizione dell’accertamento mediante i contenuti dell’invito al contraddittorio, sia per il versamento delle imposte dirette, sia per l’IVA.
Per le imposte indirette, si usa il modello F23, mentre per quelle dirette, come nel nostro caso, dovranno essere utilizzati con il modello F24 gli stessi codici tributo in uso per il pagamento delle imposte, alle quali vanno sommati gli interessi moratori. A parte, invece, vanno versate le sanzioni, ovvero con un codice tributo separato.
Si tratta, quindi, di una disciplina particolare, che rappresenta un po’ un’eccezione, rispetto alla consuetudine del contribuente di avvalersi, ove possibile, del ravvedimento operoso, in quanto questo abbatte di gran lunga le sanzioni, che per i primi 14 giorni di ritardo, rispetto alla scadenza, ammontano solo allo 0,2% al giorno, 2,8% dal quattordicesimo giorno).
Ciascuna delle parti può proporre all’altra la conciliazione totale o parziale della controversia, che si terrà eventualmente presso la Commissione Tributaria Provinciale. In caso di conciliazione, la sanzione è pari al 40% del tributo oggetto della conciliazione stessa e, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 40% del minimo edittale per le violazioni più gravi.
Abbiamo visto che l’importo può essere rateizzato. In effetti, al contribuente è concessa la facoltà di versare l’importo dovuto in un’unica soluzione, oppure in 8 rate trimestrali. Se l’importo è pari a almeno 5000 euro, la rateizzazione può aversi fino a un massimo di 12 versamenti con cadenza trimestrale.
La conciliazione si perfeziona con il pagamento dell’intero importo o della prima rata entro venti giorni, ma se il contribuente salta un pagamento, rinviandolo a oltre la scadenza per il versamento della rata successiva, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede a comminare una sanzione, pari al doppio di quella già comminata, sull’importo residuo ancora da riscuotere.
Utilizzando il modello F24, bisogna inserire nella colonna anno l’anno di riferimento dell’imposta, oltre al codice dell’ufficio che ha definito l’atto, nell’apposito spazio, e, infine, il codice relativo.