Il codice tributo 6740 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per usufruire del credito d’imposta mediamente compensazione. Si tratta di un codice di nuova istituzione da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 39/E del 2015, relativamente all’agevolazione sul gasolio per autotrazione, consumato dagli esercenti del settore del trasporto.
Secondo la nuova disciplina fiscale in materia, è consentito all’esercente di richiedere il rimborso dell’accisa sostenuta sull’acquisto di gasolio con cadenza trimestrale, per cui sono stati aggiornati anche i termini per la presentazione della dichiarazione, che può avvenire entro un mese dalla fine del trimestre. Parimenti è stato anche ampliato il termine per l’utilizzo del credito in compensazione, ovvero entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui tale credito è sorto.
Da tali modifiche legislative sono derivati alcuni cambiamenti anche per il codice tributo 6740, che nel campo rateazione regione prov mese prevede che sul modello F24 vengano inseriti ai primi due caratteri i riferimenti temporali del trimestre in cui è sorto il credito, 01 per gennaio marzo, 02 per aprile giugno, 03 per luglio settembre e 04 per ottobre dicembre. Le due cifre successive, invece, contengono l’anno di riferimento per i consumi di gasolio. Per esempio, 15 sta per anno 2015.
L’Agenzia ha chiarito che con riferimento al campo di rateazione sopra indicato, il contribuente potrà inserire i caratteri 0414 per tutti i trimestri relativi all’anno 2014, mentre per il campo intestato all’anno di riferimento resta ferma l’indicazione dell’anno di presentazione, ovvero il 2014 per i primi tre trimestri dell’anno solare e l’anno 2015 per il quarto trimestre. Ciò, nel caso di utilizzo di crediti per consumi di gasolio dei trimestri dell’anno 2014 ancora non utilizzati in compensazione. Tale indicazione è sorta a seguito della segnalazione di un’associazione di categoria sulle difficoltà riscontrate nell’usufruire della compensazione per il trimestre di riferimento, a causa dei sistemi informatici, non in grado di comporre le informazioni necessarie.
Gli esercenti beneficiari della richiesta di rimborso dell’accisa sono quelli di attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali di attività di trasporto, le imprese di autoservizi di competenza statale, regionale e locale, gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune di servizio pubblico per il trasporto di persone. Da gennaio del 2015 sono esclusi dal campo di applicazione, invece, i consumi di gasolio dei veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. L’efficacia operative delle nuove norme si ha dal 25 aprile del 2015, cioè dal quinto giorno successivo alla pubblicazione della risoluzione.