Il codice tributo 6496 è quello che il contribuente deve utilizzare per versare l’IVA dovuta all’adeguamento a seguito di adesione al concordato preventivo. Parliamo della legge del 2003, che ha offerto la facoltà al contribuente di aderire al cosiddetto concordato preventivo, che consistette nel dichiarare al Fisco una percentuale di ricavi o compensi per l’esercizio 2003 almeno del 4,5% superiori ai livelli del 2001, oltre che il relativo reddito riferito al 2003 di almeno il 3,5% superiore ai livelli del 2001. Per l’esercizio 2004, risultava necessario dichiarare rispettivamente non meno del 5% e del 3,5% in più rispetto al 2001. In ogni caso, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo minimo dichiarabile era stato fissato in 1.000 euro.
La ragione della norma era concordare con il contribuente un livello di reddito e di ricavi minimo, fissando una percentuale di incremento annuo rispetto al 2001. In questo modo, il contribuente si sottrae ai controlli del Fisco sulla fedeltà delle sue dichiarazioni, ma in cambio si impegna a dichiarare non meno di una determinata soglia di reddito e di ricavi.
L’obiettivo della normativa, quindi, consiste nel semplificare e migliorare il rapporto tra contribuente e stato, grazie a un istituto nuovo nel nostro ordinamento fiscale. In effetti, a fronte dell’adesione al concordato preventivo, il contribuente ottiene vari benefici, come la determinazione agevolata delle imposte sui maggiori redditi dichiarati, il mancato obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, tranne che non sia richiesto dal cliente, la limitazione dei poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi di tenuta delle scritture contabili.
Aderendo al concordato preventivo, anche i versamenti IVA ne risentono, perché il contribuente dovrà modificare le proprie dichiarazioni e di conseguenza anche l’imposta sul valore aggiunto dovuta. Da qui, l’esigenza di istituire un apposito codice tributo per il versamento dell’IVA relativa a tale adeguamento fiscale. Il modello F24 va compilato alla sezione Erario. Nell’apposito campo va indicato l’anno a cui si fa riferimento e successivamente l’importo da versare. Deve essere lasciato vuoto il campo importi a credito compensati, mentre al Totale A va segnalata la somma degli importi a debito verso l’Erario. Al Totale B, bisogna indicare l’eventuale somma dei crediti vantati verso l’Erario, ma il campo va lasciato vuoto in loro assenza. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che consisterà in un debito, in caso di Totale A maggiore di Totale B, o in un credito, nel caso opposto.