Il codice tributo 6492 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’IVA derivante dalla rettifica per i contribuenti minimi in franchigia. L’art.32 bis del D.P.R. 633/1972 prevede che i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali, che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore ai 7.000 euro e non abbiano effettuato cessioni all’esportazione sono esenti dal pagamento dell’imposta e di tutti gli obblighi contenuti dal decreto, con l’eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture e delle bolle doganali, oltre che relativamente ai documenti di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
Tali contribuenti non possono addebitare l’imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni. Quanti si avvalgono dei regimi fiscali speciali di determinazione dell’imposta e i soggetti non residenti non hanno diritto al regime della franchigia. Questo è in vigore a partire dal gennaio 2007. Nello stesso anno, l’Agenzia delle Entrate ha istituito l’apposito codice tributo con la Risoluzione 34/E. Il versamento dell’imposta dovuta per effetto della rettifica ai sensi dell’art.19 bis del decreto va effettuato in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il pagamento del saldo, a decorrere dall’anno in cui è stato modificato il regime prescelto.
Parliamo di un codice tributo che ci viene in aiuto nei casi di transizione nel regime della franchigia e che va utilizzato per effettuare la rettifica della detrazione IVA nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente. Per esempio, se il passaggio al regime della franchigia è avvenuto nel 2017, la dichiarazione IVA è quella relativa all’anno 2016.
Il codice tributo 6492 deve essere utilizzato alla sezione Erario, nella quale va inserito l’anno a cui si fa riferimento per il versamento, indicando l’importo a debito da versare, mentre va lasciato vuoto il campo relativo agli importi a credito compensati. Al Totale A va scritta la somma dei debiti verso l’Erario, al Totale B la somma degli eventuali credito, sempre verso l’Erario. Questo campo va lasciato vuoto in assenza di crediti erariali. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente.