Il codice tributo 6041 è quello che le pubbliche amministrazioni devono utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’IVA, in relazione alle operazioni di scissione dei pagamenti o split payment, nell’ambito delle attività commerciali e quando riconosciute società ai fini IVA. Per capire meglio di cosa parliamo, dobbiamo fare riferimento al Decreto Ministeriale del 23/12/2015, che ha ribaltato i criteri per la liquidazione dell’IVA, quando il soggetto acquirente è un ente della Pubblica Amministrazione.
L’intento del provvedimento è di contrastare l’evasione fiscale, piuttosto diffusa in Italia proprio in relazione all’imposta sul valore aggiunto. Di norma, siamo abituati ai seguenti passaggi, il venditore di un bene o l’erogatore di un servizio emette la fattura, recante l’importo della vendita prestazione e quello dell’importo IVA applicato sul primo sulla base dell’aliquota prevista dalle leggi. L’acquirente o cliente riceve, quindi, una fattura comprensiva dell’IVA e verserà al cedente la somma al lordo dell’imposta. Sarà compito di chi ha emesso la fattura versare all’erario l’IVA. In pratica, l’imposta applicata in fattura rappresenta per l’acquirente un esborso nell’immediato, ma anche un credito da fare valere verso l’erario, mentre per il venditore sarà un incasso subito e un debito verso l’erario.
In molti casi, chi ha emesso la fattura, una volta incassata l’IVA dal cliente, non la liquida in favore dello stato o lo fa in ritardo, creando un ammanco erariale. Vediamo cosa succede con la scissione dei pagamenti. Semplice, a versare l’IVA non sarà chi ha emesso la fattura, ma chi la riceve, che è un ente pubblico. Funziona così, un’azienda o un libero professionista fornisce a un ente della Pubblica Amministrazione un bene o un servizio. Invia la fattura per riscuotere il pagamento, comprensiva come sempre dell’importo IVA addebitato. Tuttavia, stavolta l’ente non verserà l’intero importo, ma provvederà a pagare al fornitore solamente la somma relativa alla transazione, mentre all’erario liquiderà l’IVA entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta liquidabile.
In questo modo, non vi è alcun problema nelle riscossioni e, soprattutto, si evita un giro di denaro inutile. Infatti, l’importo relativo all’IVA passerebbe da un ente pubblico, ovvero facente parte dello stato, al fornitore e da questi tornerebbe allo stato in forma di liquidazione. Tagliando la testa al toro, l’IVA non passa più le mani del privato, ma viene liquidata direttamente dall’acquirente, che ribadiamo essere un soggetto pubblico. Lo split payment ha così ridotto le occasioni di evasione fiscale dei fornitori di beni e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.