Il codice tributo 6040 è quello che le Pubbliche Amministrazione devono utilizzare per il versamento, tramite il modello F24, dell’IVA relativa alla scissione dei pagamenti, anche detta split payment. Per capire di cosa parliamo, dobbiamo fare riferimento all’art.17-ter del D.P.R. n.633/1972, che stabilisce che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti pubblici di ricovero, quelli a carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza, per i quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta in materia di IVA, l’imposta è versata in ogni caso dagli stessi secondo i termini fissati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Lo split payment è il meccanismo, che prevede nuove forme di liquidazione dell’IVA, quando il cessionario è un ente pubblico tra quelli sopra citati. Questi, nel caso in cui non siano debitori d’imposta, dovranno versare direttamente all’erario l’IVA addebitata in fattura dal fornitore. Dunque, è l’ente pubblico a dovere effettuare la liquidazione del saldo d’imposta, al posto del soggetto che ha emesso la fattura. La misura rivoluziona il sistema di versamento dell’IVA e punta a invertire l’onere della liquidazione, al fine di minimizzare i casi di frode e di evasione dell’imposta.
In sostanza, la Pubblica Amministrazione compra un bene o si fa erogare un servizio da un soggetto privato e per questo ricevono la fattura, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto applicata. L’ente si comporterà come se fosse il soggetto passivo dell’operazione, mentre sarebbe il soggetto attivo, ovvero vanterebbe un credito verso l’erario. Provvederà, quindi, a versare l’imposta al posto del fornitore, in questo modo rendendo impossibile per quest’ultimo evaderla o pagarla in ritardo.
In sintesi, l’impresa privata incassa dall’ente il dovuto per l’operazione, ma al netto dell’IVA, dato che il secondo dovrà versare al posto del primo l’aliquota applicata. Facciamo un esempio semplice per capire meglio, lo studio Mario Rossi presta consulenza al Comune di Pisa per un importo complessivo di 10.000 euro più IVA. L’importo complessivamente dovuto dall’ente sarebbe, quindi, di 12.200 euro, considerando l’aliquota al 22%. Tuttavia, allo studio sarà versata la cifra di 10.000 euro, ovvero la fattura al netto dell’IVA. I 2.200 euro trattenuti dovrà versarli all’erario. In un’operazione ordinaria, sarebbe stato lo studio Rossi a dovere versare l’imposta, ricevendo un pagamento, in cambio, comprensivo dell’importo corrispondente.