Codice Tributo 6038 – Guida

Il codice tributo 6038 è quello che il libero professionista, il lavoratore autonomo e l’imprenditore devono utilizzare con il modello F24 per richiedere il credito IVA relativo al terzo trimestre dell’anno o per compensarlo con altri tributi.

Questo è possibile per i contribuenti trimestrali, coloro che posseggono i requisiti per avvalersi della facoltà di versare il saldo a debito dell’Imposta sul Valore Aggiunto ogni tre mesi, invece che ogni mese. La normativa fiscale lo consente alle attività, che nell’anno solare precedente abbiano realizzato un fatturato non superiore a 700.000 euro per i casi di cessione di beni, a 400.000 euro per i casi di erogazione di servizi. Per le attività miste si fa riferimento al limite dell’attività prevalente. Tuttavia, il saldo trimestrale è gravato di una maggiorazione dell’1%, a titolo di interesse verso il Fisco. Per tale ragione, molti contribuenti decidono di non esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti trimestrali, pur avendone i requisiti, essendo essa di tipo onerosa.

Tornando al credito IVA, il D.P.R. n.633/1972, all’art.38-bis, comma 2, elenca le situazioni per cui esso possa essere chiesto a rimborso, ovvero quando
-I contribuenti abbiano esercitato esclusivamente o in prevalenza attività che scontano un’aliquota IVA inferiore a quella applicata agli acquisti di beni o servizi.
-I contribuenti effettuano operazioni non imponibili per almeno un quarto del totale nel trimestre.
-I contribuenti hanno effettuato nel trimestre acquisti di beni ammortizzabili per almeno i due terzi del totale.
-Sono soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, identificati direttamente o tramite un rappresentante residente nel territorio.
-Sono soggetti che effettuano nel trimestre operazioni attive per un importo non inferiore al 50% e nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia.

Una volta superato il limite di 5.000 euro di crediti IVA trimestrali nell’anno solare, questi devono essere utilizzati a decorrere dal sedicesimo giorno successivo al mese di presentazione dell’istanza. Il credito può essere portato a compensazione solo successivamente alla data di presentazione della suddetta istanza. Il limite massimo utilizzabile per chiedere il rimborso di crediti IVA è di 700.000 euro nell’anno solare, innalzato a 1 milione di euro per i subappaltatori di lavori edili che applicano il meccanismo della reverse charge.

Sul modello F24 deve essere indicato l’anno a cui fa riferimento il credito IVA maturato, relativamente al periodo luglio settembre, trattandosi del terzo trimestre. Alla voce Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, pari alla differenza tra i debiti verso l’Erario indicati al Totale A e i crediti, sempre erariali, indicati al Totale B.