Codice Tributo 6037 – Guida

Il codice tributo 6037 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per chiedere il rimborso o la compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, in base all’art.38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972. Parliamo di liberi professionisti, lavoratori autonomi e imprenditori che abbiano deciso di avvalersi dei versamenti trimestrali, consentiti alle attività che nell’anno solare precedente abbiano fatturato non più di 700.000 euro nel caso di attività di cessione di beni o non più di 400.000 euro nel caso di attività di erogazione di servizi.

Per le attività miste, il limite a cui si fa riferimento è quello dell’attività prevalente. Il saldo a debito del trimestre è maggiorato dell’1%, a titolo di interesse verso il Fisco. Per questa ragione, molti contribuenti, pur avendone facoltà, decidono di non esercitarla e di effettuare versamenti mensili.

Nel caso in esame, stiamo parlando dei crediti IVA relativi al secondo trimestre, ma che può essere richiesto a rimborso in limitati casi, ovvero quando
-Il contribuente esercita attività oggetto di aliquote IVA inferiori rispetto a quelle applicate sugli acquisti.
-Il contribuente effettua operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale; il contribuente effettua nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili.
-Il contribuente è un soggetto non residente e senza stabile organizzazione sul territorio dello stato, identificati direttamente o tramite un rappresentante residente nello Stato.
-Il contribuente effettua nel trimestre e nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate e riferite a determinate attività.

La compensazione del credito IVA con altri tributi è consentita solo dopo la presentazione della domanda. Il superamento del limite di 5.000 euro per i crediti infrannuali trimestrali comporta l’obbligo di utilizzare i crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso o compensazione. Dunque, se abbiamo presentato l’istanza in data 30 luglio, relativamente al secondo trimestre, il credito IVA può essere portato a compensazione dal 16 agosto successivo. L’anno di riferimento da indicare sul Modello F24 è quello in cui è maturato il credito, mentre il limite massimo compensabile per i tributi è di 700.000 euro, soglia innalzata a 1.000.000 di euro per i subappaltatori di lavori edili che applicano il meccanismo del reverse charge.