Il codice tributo 6009 è quello che il lavoratore autonomo, il libero professionista e l’imprenditore devono utilizzare per l’autoliquidazione dell’IVA per il mese di settembre. Parliamo dei contribuenti mensili, ovvero quelli che non possono o non vogliono avvalersi della facoltà di esercitare i pagamenti trimestrali. Questi sono possibili per le attività che nell’anno solare precedente hanno registrato un fatturato non superiore a 700.000 euro nel caso di cessione di beni, di 400.000 euro nel caso di prestazione di servizi. Se si tratta di attività miste, rileva il limite relativo all’attività prevalente. Sui pagamenti trimestrali, tuttavia, va corrisposta una maggiorazione dell’1%, a titolo di interesse verso l’Erario. Nei fatti, quindi, si tratta di un’opzione onerosa, per cui diversi contribuenti vi rinunciano, anche potrebbero esercitarla.
L’IVA relativa al mese di settembre va versata all’Erario entro il 16 ottobre. Quando un’attività vende merce o eroga servizi in favore di clienti, emette una fattura comprensiva dell’IVA obbligatoriamente applicata sulla base dell’aliquota prevista dalla normativa fiscale, chiaramente se l’operazione è imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Questo importo rappresenta un costo per il cliente obbligato a sostenerlo, ma anche un debito per chi emette la fattura. La somma di tutti questi debiti determina l’IVA a debito del mese, in questo caso di settembre.
Al contrario, quando si riceve una fattura per l’acquisto di beni o per avere ricevuto servizi da terzi, questa risulta essere comprensiva di IVA, il cui importo rappresenta nell’immediato un costo, ma anche un credito verso l’Erario, visto che l’acquirente lo fronteggia in qualità di sostituto d’imposta. E allora, tutti gli importi a credito del mese andranno a formare l’IVA a credito, che sarà detratta dall’IVA a debito di cui sopra. Se dal confronto con questa scaturisce che l’impresa ha maturato nel mese un debito netto, dovrà versarne l’importo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni, ovvero entro il 16 ottobre, appunto. Se, al contrario, emergesse un credito, nulla dovrebbe essere versato e anzi l’attività scalerebbe la somma così ottenuta dai pagamenti dovuti nei mesi seguenti o la riscuoterebbe diversamente, specie nel caso in cui non fossero previsti più pagamenti successivi.
Un’attività in buono stato dovrebbe fare emergere generalmente un debito, perché un credito segnala una preponderanza di acquisti rispetto alle vendite, situazione non anomala, specie nel caso di investimenti, ma che deve essere temporanea.