Il codice tributo 5059 è quello che le società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria e costituite ai sensi dell’art.22 legge 08/06/1990, ovvero operanti nell’ambito dei servizi pubblici locali, devono utilizzare per il versamento degli interessi relativi al recupero, ai sensi del decreto legge n.185/2008, degli aiuti di Stato equivalenti alle imposte in conseguenza delle esenzioni fiscali accertate.
Stiamo parlando di esenzioni fiscali praticate dallo Stato italiano a beneficio di queste imprese, ma che la Commissione europea con Decisione n.193 del 2003 definì aiuti di stato, dopo avere ricevuto una denuncia al riguardo, alla quale è seguito un procedimento per verificarne la compatibilità con il trattato comunitario. Nel 2003 ha stabilito che tali esenzioni fiscali, godute dalle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria ai sensi della legge del 1990, fossero da ritenersi aiuti di Stato, intimando alla Repubblica Italiana di recuperare le somme di cui tali società avevano beneficiato negli anni passati indebitamente, oltre ai relativi interessi. Questi ultimi sono decorrenti dalla data in cui gli aiuti di Stato, in forma di esenzioni fiscali o di accesso privilegiato al credito, si erano resi materialmente disponibili, a quella in cui erano stati effettivamente restituiti.
Con Risoluzione n.45 del 2009, l’Agenzia delle Entrate ha istituito sia il codice tributo 5058 per il recupero del capitale, sia il codice tributo 5059 per il recupero degli interessi sui suddetti aiuti di Stato, dopo che era stato ciò imposto dall’art.24 del decreto legge n.185 del 2008 e successivamente alla sconfitta di alcune società italiane attive nei servizi pubblici locali, che avevano fatto ricorso contro la decisione comunitaria, bocciato da giudici europei.
Il codice tributo 5059 deve essere utilizzato con il modello F24 alla sezione Erario. Nell’apposito campo bisogna riportare il codice ufficio, composto da tre lettere, mentre di seguito bisogna indicare il codice dell’atto, che consiste in una sequenza numerica. Oltre a riportare l’anno di riferimento per il versamento, bisogna indicare l’importo a debito versato, ma bisogna lasciare vuoto il campo importi a credito compensati. Di seguito, al Totale A deve essere indicata la somma degli importi a debito verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali importi a credito, sempre iscritti alla sezione Erario, qualora sussistessero. Infine, al Saldo si avrà la posizione netta della società.