Il codice tributo 5058 è quello che le società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, e costituite ai sensi dell’art.22, legge 08/06/90 n.142, devono utilizzare con il modello F24 per il recupero del capitale relativo agli aiuti di Stato equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza delle esenzioni fiscali accertate in loro capo.
Per capire di cosa parliamo, dobbiamo compiere un passo indietro al 1997, quando la Commissione europea ricevette una denuncia riguardante presunti aiuti di Stato concessi dall’Italia a diverse imprese di gestione di servizi pubblici locali, in forma di esenzioni fiscali e tramite l’accesso a prestiti agevolati. Per questo, la Commissione avviò un procedimento e con Decisione 2003/193 stabilì che l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito disposta dall’art… e i vantaggi derivanti dai prestiti concessi ai sensi dell’art … a favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della legge n.142 dell’8 giugno 1990, costituiscono aiuti di stato ai sensi dell’art.87, paragrafo 1, del trattato. Detti aiuti non sono compatibili con il mercato comune.
All’art.3, la decisione comunicava intimò all’Italia di adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso di cui sopra, già posti illegittimamente a loro disposizione. Oltre al capitale, Bruxelles chiese anche il versamento degli interessi, decorrenti dalla data in cui gli aiuti si erano resi disponibili a quella in cui venivano restituiti.
Con Risoluzione n.45/09, emanata dall’Agenzia delle Entrate successivamente al rigetto dei ricorsi giudiziari presentati da alcune aziende italiane contro la decisione della Commissione e sulla base di quanto previsto dal decreto legge del 2008, veniva istituito il codice tributo 5058, con il quale si provvedeva così alla riscossione del capitale indebitamente incassato dalle suddette società, beneficiando di esenzioni fiscali o prestiti agevolati, che erano stati dichiarati illegittimi.
Esso va utilizzato con il modello F24, compilato alla sezione Erario. Negli appositi spazi vanno indicati il codice ufficio, così come il codice atto di seguito a destra. Successivamente, oltre a riportare l’anno a cui si riferisce il versamento, bisogna indicare l’importo a debito versato, mentre deve essere lasciato vuoto il campo importi a credito compensati. Di seguito, al Totale A va indicata la somma dei debiti verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali crediti vantati verso l’Erario, sempre che essi sussistano. Infine, al Saldo si otterrà la posizione netta della società contribuente.