Il codice tributo 5057 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per la restituzione degli interessi relativi ai maggiori importi corrispondenti all’aiuto concesso mediante l’applicazione del regime di imposta sostitutiva di cui all’art.2, comma 26, della legge n.350 del 2003. Questo riferimento normativo stabiliva che per i beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003, la misura dell’imposta sostitutiva del 19% era ridotta al 12% e quella del 15% al 9%. L’imposta sostitutiva così dovuta doveva essere versata in tre rate annuali, senza il pagamento degli interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50% nel 2004, 25% nel 2005 e 25% nel 2006. L’applicazione dell’imposta sostitutiva doveva essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui veniva effettuato l’affrancamento dei valori.
Tuttavia, con Decisione C 869 dell’11 marzo 2008, la Commissione europea ha dichiarato tale beneficio fiscale accordato dallo Stato italiano ai contribuenti un aiuto di stato e, in quanto tale, non compatibile con il diritto comunitario. Pertanto, Bruxelles ha ordinato al governo di Roma di recuperare le somme che erano state indebitamente intascate dai beneficiari, in forma di minori imposte versate rispetto a quelle altrimenti dovute. Inoltre, ha preteso che su tali minori imposte versate fossero corrisposti pure gli interessi, decorrenti dalla data in cui il beneficio si era reso effettivo a quella in cui le somme sarebbero state restituite.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate istituiva nel 2008 due codici tributo appositi, ovvero il 5056 e il 5057, rispettivamente da utilizzare per la restituzione delle somme relative all’aiuto di stato, come dichiarato dalla Commissione europea, e per il versamento degli interessi dovuti sulle somme indebitamente incassate con la legge n.350 del 2003.
Pertanto, il codice tributo 5057 deve essere utilizzato dal contribuente proprio per il versamento degli interessi sulla differenza tra le imposte dovute e quelle effettivamente pagate con l’imposta sostitutiva sulla base di un beneficio fiscale dichiarato illegittimo dalla UE. Allo scopo, va utilizzato il modello F24 da compilare alla sezione Erario. In esso, vanno riportati gli importi a debito da versare, mentre va lasciato vuoto il campo importi a credito compensati. Successivamente, al Totale A va indicata la somma dei debiti iscritti alla sezione Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali crediti risultanti alla medesima sezione. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che sarà a debito, nel caso in cui il Totale A sia superiore al Totale B, o a credito, nel caso opposto.