Il codice tributo 5056 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per la restituzione del capitale relativo ai maggiori importi corrispondenti all’aiuto concesso mediante applicazione del regime di imposta sostitutiva. Il riferimento è alla legge n.350 del 2003, che aveva concesso benefici fiscali di cui all’art.2, comma 6, in base ai quali la misura dell’imposta sostitutiva del 19% veniva ridotta al 12% e quella del 15% al 9%. L’imposta sostitutiva veniva versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi, 50% nel 2004, 25% nel 2005 e 25% nel 2006. L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è effettuato l’affrancamento dei valori.
Con Decisione C 869 dell’11 marzo 2008, la Commissione europea ha dichiarato tali benefici fiscali aiuti di Stato e in quanto tali non compatibili con il diritto comunitario, ordinando allo Stato italiano il recupero delle somme riscosse indebitamente dai contribuenti, in termini di minori tasse pagate, oltre che dei relativi interessi, decorrenti dalla data in cui tali aiuti si sono resi disponibili a quelli in cui sono stati effettivamente restituiti.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 359/E del 2008 ha così dovuto provvedere a istituire gli appositi codici tributo per la riscossione delle suddette forme, di cui uno per il recupero del capitale e un altro per la riscossione degli interessi. Il codice tributo 5056 serve per il primo caso e deve essere utilizzato il modello F24, compilandolo alla sezione Erario, al fine di restituire quelle somme, che per la UE sono da considerare aiuti di Stato, intascati indebitamente dal contribuente in forma di minori imposte versate sulla base del beneficio fiscale concesso dalla legge n.350 del 2003, imposta sostitutiva con aliquota ridotta al 12% e al 9% nei due casi predetti, rispetto a quelle che sarebbero state altrimenti dovute.
Oltre all’anno di riferimento per il versamento, bisogna indicare nell’apposito campo l’importo dovuto, mentre va lasciato vuoto quello recante dicitura importi a credito compensati. Al Totale A va segnalata la somma dei debiti iscritti alla sezione Erario e al Totale B la somma degli eventuali crediti vantati e iscritti alla medesima sezione. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che risulterà a debito nel caso in cui il Totale A risultasse superiore al Totale B, o a credito, nel caso opposto.