Il codice tributo 5055 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per la restituzione o il recupero degli interessi legati agli incentivi fiscali a favore di organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari, specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione. Per capire bene di cosa parliamo, dobbiamo fare riferimento al decreto legge n.269 del 30 settembre 2003, che all’art.12, comma 2, stabiliva che gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari fossero soggetti a tassazione con aliquota ridotta al 5% nei casi in cui il regolamento del fondo prevedesse che non meno dei due terzi del relativo attivo fossero investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati in uno degli stati membri dell’Unione Europea di piccola e media capitalizzazione e che, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell’investimento nelle azioni delle predette società non risultasse inferiore, nel corso dell’anno solare ai due terzi del valore dell’attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento di detto periodo, come rilevato dai prospetti periodici del fondo, al netto dell’eventuale risparmi d’imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione.
Per società di piccola e media capitalizzazione si intendono quelle con una capitalizzazione di mercato non superiore agli 800 milioni di euro, determinata sulla base dei prezzi rilevati l’ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.
Con Decisione CE C 3302 del 06/09/2005, la Commissione europea ha dichiarato illegittimi questi incentivi fiscali, considerandoli aiuti di stato e obbligando lo stato italiano a riscuotere le somme di cui i fondi avevano usufruito, in termini di minore tassazione rispetto a quella altrimenti dovuta, oltre agli interessi decorrenti dalla data in cui tali aiuti si erano resi disponibili a quella in cui avviene l’effettivo pagamento.
Per effetto di questa decisione, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto istituire l’apposito codice tributo 5055, con il quale provvedere alla riscossione proprio degli interessi relativi agli incentivi fiscali dichiarati illegittimi. Per il loro versamento, bisogna utilizzare il modello F24 alla sezione Erario. Oltre all’importo da versare, lasciando vuoto il campo importi a credito compensati, risulta necessario indicare al Totale A la somma dei debiti verso l’Erario e al Totale B la somma degli eventuali crediti verso l’Erario. Questo campo va lasciato vuoto, in assenza di crediti. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, a debito in caso di Totale A maggiore di Totale B, o a credito, nel caso opposto.