Il codice tributo 5053 è quello che le imprese devono utilizzare con il modello F24 per il versamento degli interessi relativamente alla restituzione degli incentivi fiscali a favore di società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno stato membro UE. Per spiegare il senso di questo codice tributo, bisogna fare un passo indietro al 2003, quando il governo emanava il decreto legge n.269 del 30 settembre, con il quale, all’art.1 venivano varate norme su detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti.
Alla lettera d) del comma 1, si consentiva ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione, l’esclusione dal reddito imponibile d’impresa dell’ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all’art.11.
Tuttavia, con Decisione UE del 2005 n.591, queste deduzioni furono dichiarate illegittime, in quanto in contrasto con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. Di conseguenza, l’Unione Europea ha ordinato al governo italiano non soltanto di provvedere al recupero delle somme di cui indebitamente avevano beneficiato le imprese, ma anche degli interessi. Questi ultimi decorrono dalla data in cui il beneficio per le imprese si è reso disponibile a quella in cui le somme risultano restituite. In ottemperanza a tale obbligo, l’Agenzia delle Entrate è stata costretta a istituire il codice tributo 5053 e allo stesso tempo di occuparsi della riscossione delle somme.
Il codice tributo 5053 serve proprio al recupero degli interessi legati alle somme di cui le imprese hanno beneficiato tra il 2003 e il 2005 per la quotazione in borsa. L’intento del legislatore era di avvicinare anche le realtà societarie di minori dimensioni al mercato dei capitali, ma le modalità con cui tale intervento è stato realizzato sono state dichiarate incompatibili con la legislazione europea.
Esso deve essere utilizzato compilando la sezione Erario del modello F24. Oltre a indicare l’importo da versare e l’anno d’imposta a cui il versamento si riferisce, bisogna lasciare vuoto il campo sugli importi a credito compensati, mentre al Totale A deve essere indicata la somma degli importi a debito iscritti alla sezione Erario e al Totale B la somma degli eventuali importi a credito vantati alla medesima sezione. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che sarà a debito nel caso in cui il Totale A sia superiore al Totale B, o a credito, nel caso opposto.