Il codice tributo 1121 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito e dell’IRAP sui conferimenti in SIIQ, società di investimento immobiliari quotate, SIINQ, società d’investimento immobiliari non quotate, e fondi immobiliari.
A questo proposito, la legge 296 del 27/12/2006, all’art.1, commi 137 e 140, prevede quanto segue, le plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano scelto o che, entro la chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, scelgano per il regime speciale, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, a tassazione ordinaria o a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20%, tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento da parte della società conferitaria della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento.
Quanto detto si applica agli apporti ai fondi comuni d’investimento immobiliare, ai conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari entro la fine del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è avvenuto il conferimento e sempre che, entro tale termine, le stesse società abbiano optato per il regime speciale.
Il codice tributo 1121 è quello che deve essere versato per i casi sopra citati, compilando la sezione Erario del modello F24 e utilizzato anche per indicare eventuali importi a credito da compensare. Nell’apposito campo va inserito l’anno a cui il versamento fa riferimento. Successivamente, devono essere indicati gli importi a debito verso l’Erario, mentre deve essere lasciato vuoto lo spazio corrispondente agli importi a credito compensati. Di seguito, al Totale A va segnalata la somma dei debiti verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali crediti vantati, lasciare vuoto, se non si posseggono crediti. Al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che risulterà a debito, se il Totale A è superiore al Totale B, o a credito, nel caso opposto.