Il codice tributo 1122 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’eliminazione del vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione. Il contribuente, a detta della legge 244/2007, art.1, comma 34, ha la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell’1%. Tale imposta deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
L’opzione per la disciplina dell’imposta sostitutiva può essere esercitata anche in relazione a singole classi di beni e altri elementi corrispondenti alle righie di ciascuna sezione del quadro EC della dichiarazione dei redditi. L’assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque, per ciascun rigo oggetto di riallineamento, l’intero ammontare delle differenze tra i relativi valori civili e fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2007 o l’intero ammontare delle differenze residue risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dei successivi periodi.
I soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali possono non assoggettare a imposta sostitutiva le differenze di valore con riferimento ai marchi, incluse nel rigo EC5 del quadro relativo ai beni immateriali. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall’esercizio dal quale decorre l’eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria, se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati negli esercizi precedenti, salvo che l’impresa riesca a dimostrare la giustificazione economica di tali componenti, sulla base dei corretti principi contabili.
Il codice tributo 1122 serve proprio per il versamento della suddetta imposta sostitutiva e può essere utilizzato anche per evidenziare un importo a credito da compensare. La sezione da compilare è quella Erario. Oltre a riportare il numero del codice, bisogna inserire l’anno di riferimento del versamento nel campo corrispondente. La voce importi a credito compensati va lasciata vuoto, mentre al Totale A va indicata la somma dei debiti da versare all’Erario e al Totale B la somma degli eventuali importi a credito vantati sempre verso l’Erario. Infine, alla voce Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che può risultare a debito, nel caso in cui il Totale A superi il Totale B, oppure a credito, nel caso opposto.