Il codice tributo 1124 era quello che il contribuente doveva utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sui contributi affluiti ai fondi pensione. L’art.3, comma 102 della legge n.350/2003, disponeva quanto segue, A decorrere da gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a 25 volte quello stabilito dall’art.38, comma 1 della legge 28 dicembre 2002, n.448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all’articolo 38, comma 5, lett d) della predetta legge, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3%. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, oltre che le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base.
Dunque, il codice tributo 1124 doveva essere utilizzato per gli anni sopra indicati, 2004, 2005 e 2006, per il versamento dell’imposta del 3%, qualora i versamenti effettuati in favore degli enti di previdenza obbligatori superassero un importo prestabilito e rivalutato annualmente. Tale codice si intende abrogato, non svolgendo più alcuna funzione.
A tale riguardo, ogni anno i fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza l’ammontare di contributi affluiti loro, distinguendo tra quote a carico dei datori di lavoro e quote a carico dei lavoratori, nonché quelle a titolo di TFR. Gli stessi dati devono essere trasmessi con la stessa cadenza anche alle amministrazioni finanziaria, al Tesoro, al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
La stessa legge stabilisce che i trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, purché avvengano in favore di forme pensionistiche disciplinate dal medesimo decreto. Sono esenti da ogni onere fiscale anche i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o altra forma pensionistica individuale.